TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21/4/2011 n. 719 E' illegittima la clausola di un bando di gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica che richieda, quale requisito di partecipazione, la disponibilità di un centro cottura a distanza non superiore a Km 15 dalla sede municipale.
L'amministrazione appaltante può introdurre, nella lex specialis, disposizioni atte a limitare la platea dei partecipanti, al fine di consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti altamente qualificati, specie in relazione al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ma tale scelta non deve limitare eccessivamente la concorrenza.
Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo l'operato di un comune che abbia inserito nella lex specialis di gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, una clausola che preveda, quale requisito di partecipazione, la disponibilità di un centro cottura a distanza non superiore a 15 Km dalla sede municipale.
Tale disposizione è irragionevole e fortemente limitativa della concorrenza; infatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la predetta categoria di clausole è, da un lato, manifestamente distorsiva della concorrenza e, dall'altro, non idonea ai fini dell'individuazione del miglior contraente, in quanto pretendere la presenza del servizio oggetto d'appalto nel comune, importa l'imposizione di un dispendio economico ed organizzativo, come tale incoerente con qualsiasi canone di economicità. Invero, sarebbe irragionevole pretendere che, in ambiti territoriali circoscritti, un operatore del settore sia costretto ad attivare centri di cottura in ogni comune in cui siano presenti scuole pubbliche, determinando, in tal modo, un indubbio favoritismo per i pochi soggetti presenti in quel preciso ambito territoriale. |