Dal sito Ancitel
Si chiede un parere in merito all' applicabilità dell' art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche anche alla progettazione di contratti riguardanti le forniture di beni e gli appalti di servizi alla luce delle novelle introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti (DPR n. 207/2010) in merito alle figure del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione nella soggetta materia e con riferimento anche al parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, del 24.2.2009, espresso nei seguenti termini: "la percentuale del 2% dell' importo posto a base di gara, prevista dal codice dei contratti pubblici, viene destinata......... ai compensi da erogarsi ai tecnici interni per le attività connesse all' esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
Risposta
Il comma 5 dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare il compenso incentivante la progettazione, fa espresso riferimento ad una "opera o lavoro pubblico" e non anche servizi o forniture onde si ritiene che detto incentivo risulti applicabile, allo stato della normativa vigente, soltanto agli affidamenti di contratti di lavori pubblici e non quelli aventi ad oggetto tali ultime tipologie di prestazioni.
Non si pongono peraltro in contrasto con tale conclusione le recenti disposizioni (poi cancellate dall'art. 35, comma 3, della Legge n. 183/2010) contenute nell'art. 61, comma 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con la Legge n. 133/08, introdotto dall'art. 18, comma 4 ****ies del D.L. n. 185/08 convertito con la Legge n. 2/09) che riduceva allo 0,5% il compenso incentivante la progettazione interna di cui all'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici. Ed infatti in tali disposizioni il riferimento a "lavori, servizi e forniture" viene usato in generale in relazione al codice dei contratti pubblici che disciplina tutte e tre le materie ma non per collegare il riconoscimento del suddetto compenso incentivante (e la relativa percentuale) anche ai contratti di servizi e forniture. In particolare infatti il comma 8 dell'art. 61 citato prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato". Analogamente dal comma 4-****ies dell'art. 18 del D.L. 185/08 (che dispone "all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis.
A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo»), si desume che il riferimento letterale ai contratti di servizi e forniture va collegato al "codice" e non alla "percentuale prevista dall'art. 92, comma 5"...". Anche il parere della Corte dei Conti n. 24.2.09 va correttamente letto tenendo conto di tali considerazioni dal momento che anche tale documento non risulta finalizzato ad affermare una estensione del compenso incentivante anche agli appalti di servizi e forniture ma essenzialmente a stabilire la corretta applicabilità dal punto di vista temporale delle disposizioni sopracitate che avevano ridotto il predetto compenso allo 0,50%.
In ogni caso non si ravvisano anche nel nuovo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (che comunque non può derogare alle previsioni del codice dettando norme al di là delle materie delegate di cui al comma 5 dell'art. 5 del codice stesso e che ancora non è operativo poiché entrerà in vigore ex comma 1 dell'art. 359 - salvo gli artt. 73 e 74 già applicabili - solo dal prossimo 9.6.2011) disposizioni da cui si possa formalmente desumersi una espressa riconoscibilità del compenso incentivante anche alle ipotesi di contratti di appalti di servizi o forniture (in particolare l'art. 16 che menziona l'importo di cui all'art. 92, comma 5 del codice si riferisce solo alla progettazione di oo.pp. e gli artt. 271- 325 che riguardano le forniture ed i servizi, ed in particolare, l'art. 279 sulla progettazione di servizi e forniture, non detta alcuna previsione sulla spettanza del compenso incentivante, né in via diretta, né in via indiretta richiamando l'art. 92 citato). |