TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 11 aprile 2011, n. 647: sul diritto di accesso ai bilanci comunali
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per l’annullamento del diniego di accesso ai bilanci comunali, considerato che, in mancanza della doverosa specificazione dell’interesse correlato all’accesso richiesto, l’istanza genericamente rivolta nei confronti di un atto dal contenuto complesso quale il bilancio tende a effettuare un generalizzato controllo dell’operato del comune, in quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 24, terzo comma, della legge 241/1990 (cfr., sul punto, TAR Molise, sez. I, 9.12.2010, n. 1528: “la domanda di accesso non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela”) |