Dal sito Gruppo Delfino:
Sta per essere emanata una importante risoluzione del Ministero Economia e Finanze volta a risolvere il problema interpretativo sorto a seguito dell’art. 4 (imposta di scopo) e art. 5 (addizionale comunale Irpef) del Dlgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale e dell’art. 13 (imposta Rc Auto) del Dlgs in materia di federalismo fiscale provinciale e regionale (in corso di pubblicazione in G.U.).
Come noto, la norma, in vigore dal 7 aprile scorso, consente ai Comuni di applicare già dal 2011 il nuovo tributo (imposta di soggiorno e addizionale comunale irpef se mai applicata) o la maggiorazione del tributo (addizionale comunale irpef per i Comuni che hanno attualmente in vigore un’aliquota inferiore a 0,4%) ma subordina a un regolamento ministeriale (da emanarsi entro il 7 giugno 2011) i criteri applicativi. Se entro il 7 giugno 2011 non sarà emanato il regolamento ministeriale, il Comune potrà comunque procedere all’applicazione dei tributi come sopra evidenziato.
Il problema ha assunto importanza rilevante anche a seguito della delibera n. 2/2011 Corte dei Conti sezioni riunite che (confermando precedente orientamento della Corte Conti sezione regionale Lombardia) si è espressa sull’impossibilità di approvare (con effetto retroattivo al 01 gennaio 2011 in questo caso) la delibera di istituzione o aumento di un tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, anche se il termine per approvare i bilanci preventivi non è ancora scaduto (quest’anno il termine è il 30 giugno 2011, per effetto di due proroghe disposte con DM Interno).
In altri termini: se un Comune approverà il bilancio di previsione 2011 il 15 aprile 2011 potrà già deliberare l’aumento dell’addizionale comunale Irpef ai sensi art. 5 D.Lgs. 23/2011 o dovrà aspettare il 7 giugno 2011, data di scadenza del regolamento ministeriale di cui art. 4 e art. 5 Dlgs 23/2011? A questo interrogativo sta ponendo risposta in modo chiaro il Ministero Economia e Finanze con una risoluzione ministeriale in corso di emanazione, che evidenzierà quanto segue:
1. La delibera di applicazione imposta di soggiorno e/o add.le Irpef o aumento di quest’ultima (ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato Dlgs 23/2011) con effetti già dal 2011 è possibile solo se disposta dopo il 7 giugno 2011, ovvero con decorrenza successiva al termine di emanazione regolamento ministeriale richiamato dai commi stessi. L’imposta di soggiorno in ogni caso avrà effetto dall’esecutività della delibera di consiglio comunale che l’ha istituita, non dal 01 gennaio 2011, a differenza dell’addizionale comunale irpef.
2. L’eventuale delibera di consiglio comunale di cui al punto precedente, approvata tra il 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs. 23/2011) e il 7 giugno 2011 (data di emanazione del regolamento ministeriale) è legittima ma è sospesa, ovvero sottoposta a condizione sospensiva. Da qui nasce il problema: non si puo’ iscrivere a bilancio tra le entrate un importo (gettito stimato di addizionale comunale irpef e imposta di soggiorno) relativo ad una delibera sospesa.
3. Quindi occorre attendere per forza il 07 giugno 2011 per deliberare gli aumenti tributari e il bilancio di previsione, visto che secondo la Corte dei Conti i provvedimenti tributari e tariffari vanno approvati contestualmente al bilancio? Il Mef suggerisce ora con la nuova risoluzione ministeriale il rimedio, avallato anche dal Ministero dell’Interno, direzione finanza locale.
4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, nella citata risoluzione, infatti, il Ministero Economia e Finanze evidenzierà che per il Comune sarà comunque possibile deliberare l’applicazione dell’imposta di scopo e/o dell’addizionale Irpef o l’aumento di quest’ultima, anche dopo aver approvato il bilancio 2011, purchè tale delibera sia approvata entro il 30 giugno 2011 (data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione) con successivo recepimento dell’importo in entrata e in spesa tramite variazione di bilancio 2011.
5. In altri termini: il Comune può approvare il 15 aprile 2011 il bilancio di previsione 2011, senza prevedere in entrata (e correlata spesa) la voce relativa all’applicazione o maggiorazione addizionale comunale irpef e/o la voce relativa all’applicazione dell’imposta di soggiorno. Tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 il Comune potrà deliberare i nuovi tributi e contestualmente variare il bilancio 2011.
6. Ne consegue che stessa facoltà avrà il Comune che ha approvato il bilancio di previsione a dicembre 2010 o nei mesi successivi, anche prima del 7 aprile 2011.: anche in questo caso il Comune potrà aumentare le entrate con delibera consiliare tra l’8 giugno 2011 e il 30 giugno 2011 variando corrispondentemente il bilancio 2011 in precedenza approvato.
7. Se il Comune avesse approvato il bilancio di previsione 2011 e la relativa delibera di aumento addizionale comunale Irpef il 31 marzo 2011 (prima dell’entrata in vigore del Dlgs 23/2011, anche se dopo la sua pubblicazione in G.U., avvenuta il 24 marzo 2011) si troverebbe ora in una situazione anomala perché la delibera di applicazione o aumento addizionale comunale Irpef è illegittima (il Dlgs 23/2001 non era ancora entrato in vigore, quindi non si puo’ parlare di delibera sospesa) e l’entrata relativa allocata a bilancio non è valida. Necessariamente, il Comune dovrà deliberare nuovamente l’applicazione o aumento addizionale comunale Irpef dopo l’8 giugno 2011. Fino a tale data l’entrata già allocata a bilancio non potrà essere accertata e la relativa spesa corrente (o in conto capitale in caso di avanzo di parte corrente) finanziata da tale entrata non potrà essere impegnata (non essendo voce vincolata, il Comune non impegnerà spesa corrente di importo corrispondente).
8. Dalla risoluzione ministeriale alla firma in queste ore al Mef conseguirà anche un altro effetto per le PROVINCE: l’art. 13 comma del Dlgs sul federalismo fiscale provinciale e regionale, in corso di pubblicazione in G.U., consente alle Province di aumentare l’imposta Rc auto già dal 2011. L’aumento potrà essere disposto sia dalle Province che non avranno ancora approvato il bilancio 2011 alla data di entrata in vigore del Dlgs federalismo fiscale provinciale e regionale, sia dalle Province che hanno già approvato in precedenza (anche nel 2010) il bilancio 2011. |