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contpersonale
25 Posts |
Scritto - 29/03/2011 : 18:13:13
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Nel caso di un revisore dei conti pensionato, come deve essere considerato questo soggetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali riguardo al compenso da fatturare (operazione non comportante addebito Iva, articolo 1, comma 100, legge 244/07) quando svolge attività di revisore nei comuni? Deve essere assoggettato a Irpef, Inail e Inps (gestione separata)?Oppure solo all'Irpef (redditi assimilati a quello di lavoro dipendente in quanto derivante da esercizio di pubbliche funzioni ex articolo 50, comma 1, lettera f del Tuir)?
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CONT_PERS |
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STIPENDI
39 Posts |
Scritto - 29/03/2011 : 21:56:22
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Per prima cosa bisogna capire cosa si deve intendere per «pubblica funzione»? Secondo la Cassazione, svolgono una funzione pubblica «tutti i soggetti che (…) possono o debbono, nell’ambito di una potestà, regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero poteri autoritativi o certificativi». Il legislatore pur non fornendo una definizione, all’art. 50 primo comma lett. f), riporta la seguente elencazione (che non può considerarsi esaustiva): - membri di commissioni tributarie; - giudici di pace; - esperti del tribunale di sorveglianza. Successivamente, con diverse interpretazioni ministeriali, l’elencazione si è arricchita, comprendendo fra i casi tipici di pubblica funzione: - i componenti di commissioni la cui costituzione sia disposta per legge (commissione edilizia comunale, commissione elettorale ecc.); - i componenti delle commissioni concorsi e delle commissioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture, la cui costituzione è prevista da disposizioni di legge (dpr n. 487/1994 e dlgs 408/1998; - i giudici conciliatori; - i magistrati onorari; - i testimoni; - i richiamati alle armi - il difensore civico
Nel caso del revisore di un comune sussistono i tre elementi ritenuti necessari: - l’ente erogante è un ente locale; - il revisore svolge una «pubblica funzione»; - il compenso rientra nella fattispecie residuale «altri compensi» prevista dall’art. 50 lett. f).
Come conseguenza della modifica introdotta con la legge finanziaria, dal 1° gennaio 2004 i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, rimangono comunque attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo se il percettore esercita un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del "nuovo" Tuir (corrispondente al precedente articolo 49 in vigore sino al 31 dicembre 2003). Da tale attrazione deriva, come ovvia conseguenza, l'obbligo di fatturazione del compenso in capo al professionista con applicazione sullo stesso dell'imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d'acconto, oltre al calcolo degli ordinari contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza. Ma se il revisore è lavoratore dipendente o pensionato nulla è cambiato, rimane reddito assimilato a lavoro dipendente per pubblica funzione (art. 50 lettera f) Con la risoluzione 126 del dicembre 2010 in riferimento al difensore civico l’agenzia entrate scrive che: “per la qualificazione reddituale delle somme ai sensi della lettera f) dell’art. 50, comma 1, del Tuir, è infatti necessario il verificarsi dei seguenti presupposti: - la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni; - l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di una pubblica funzione. Non si configura esercizio di pubbliche funzioni qualora ci sia un rapporto di impiego con il soggetto erogante (art. 49) o un collegamento funzionale con l’attività di dipendente (art. 50, lett. b) oppure qualora si sia in presenza di una carica elettiva (art. 50, comma 1, lett. g), o infine qualora il percettore eserciti un’arte o professione o un’impresa commerciale”
Pertanto a mio avviso se si tratta di revisore pensionato o lavoratore dipendente si deve considerare pubblica funzione.
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babiboom
31 Posts |
Scritto - 30/03/2011 : 13:13:22
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lo stesso discorso vale anche per il dipendente di altro ente che venga nominato membro del Nucleo di Valutazione? |
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Ruggero
8 Posts |
Scritto - 31/03/2011 : 18:40:05
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sono poco convinto... il compenso del revisore è visto come collaborazione coordinata e continuativa facendo scattare l’iscrizione alla gestione separata Inps. Non sono soggetti che svolgono pubbliche funzioni in quanto non formano o manifestano la volontà della pubblica amministrazione (Cassazione).
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Edited by - Ruggero on 31/03/2011 18:40:45 |
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STIPENDI
39 Posts |
Scritto - 31/03/2011 : 23:17:07
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Riporto quanto scritto alle pagine 555-556 del libro Tributi e Fiscalita’ Modulo Enti Locali IPSOA
Indennità per pubbliche funzioni e cariche elettive (art. 50, lettera f), G) DPR 917/1986) Rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ad esempio, quelli: a) per pubbliche funzioni (art. 50 lettera f), corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni ai seguenti soggetti: giudici popolari, giudici conciliatori, giudici tributari, testimoni, richiamati alle armi, membri la cui costituzione e’ prevista per legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, commissioni concorsi, commissioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture, ecc, si vedano le istruzioni ministeriali al mod.. 730/2010), ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50 lettera b); per contro, non rientrano in questa fattispecie i compensi erogati ai componenti del nucleo di valutazione in quanto lo stesso e’ previsto dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. (RM Finanze 22 novembre 2000 n. 172/E) La legge finanziaria per il 2004 (art. 2 comma 36 legge n. 350/2003) ha modificato la lettera f) dell’art. 50 comma 1, del DPR n. 917/1986. In particolare e’ stato previsto che rientrano fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le indennità i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreche’ le prestazioni non siano rese dai soggetti che esercitano un’arte o una professione di cui all’art. 53 comma 1, del DPR n. 917/1986 o non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale”. Di conseguenza, i compensi dei revisori degli enti pubblici sono indiscutibilmente da ricomprendere fra i compensi di lavoro autonomo.Continuano a rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a prescindere dalla natura del percipiente, i compensi ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Trova soluzione un dilemma gia’ sollevato dai professionisti, derivante da numerose interpretazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, che assimilavano tali compensi ai redditi di lavoro dipendente, in quanto posti in qualità di “pubblica funzione” (D.R.E. Liguria, circolare 22 marzo 2002, n. prot. 6458; Ag. Entrate Sardegna, 4 luglio 2002; Ag. Entrate, Dir. Centr., normativa e contenzioso ufficio personale, nota 7 marzo 2001). Tali pronunce avevano notevoli ripercussioni: fiscalmente i costi sostenuti per l’attività di revisione diventano indeducibili e previdenzialmente i detti compensi non confluivano nella cassa previdenziale di appartenenza. Inoltre, per l’ente locale i compensi dei revisori, in quanto assimilati al lavoro dipendente, diventano imponibili Irap. L’intervento del legislatore non investe solamente il compenso dei revisori degli enti locali: la modifica dell’art. 50 lett. F), investe anche il compenso dell’attività’ svolta dai componenti di commissioni la cui costituzione e’ prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.). Si tratta di un ritorno al passato in quanto, antecedentemente alle istruzioni al mod. 730/1999,`assumeva importanza la natura del soggetto per qualificare la natura del compenso corrisposto. Tale orientamento era mutato quando, con le gia’ citate istruzioni, era stato chiarito per la prima volta che, indipendentemente dal percipiente, i compensi dei componenti delle commissioni obbligatorie per legge, erano sempre da assimilare e lavoro dipendente. Rientra, invece, fra le pubbliche funzioni e, quindi, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’attività’ di revisione in enti pubblici posta in essere da un revisore sprovvisto di partita IVA. |
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