Consiglio ai colleghi per non aver contestazioni di inserire tra i soggetti passivi , o abitazione principale ove esista , dove si conclude "residenti " salvo prova contraria , le norme regolamentARI che staniliscono quale sia la prova contraria ovvero ;
art. xx bis . Le agevolazioni previste per l’abitazione principale possono essere concesse relativamente all’immobile nel quale il soggetto passivo non ha la residenza a-nagrafica qualora venga fornita idonea documentazione attestante in maniera concomitante quanto segue: – intestazione presso tale immobile di almeno due utenze tra elettricità, gas e acqua, nonché sussistenza di consumi inerenti tali utenze; – se coniugato, residenza presso tale immobile da parte della moglie e degli e-ventuali figli se minori; – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il soggetto passivo at-testi di non beneficiare in altro comune di agevolazioni tributarie relative ad altro immobile identificato come abitazione principale.
Costituendo la modifica in oggetto una precisazione fornita dal Comune, è evidente che essa sarà determinata da margini di discrezionalità, per cui il singolo Comune dovrà ragionare circa quali siano gli elementi che ritiene opportuno porre alla base per il riconoscimento in oggetto, in considerazione anche di quanto si voglia essere restrittivi; quella fornita è quindi una delle possibili formulazioni possibili.
Paolo |