Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, Deliberazione n. 125 del 14.03.2011: parere sul termine di decorrenza per la soppressione dei consorzi di funzioni ex art. 1 co. 2 d.l. 2/2010
“Come evidenziato in dottrina, laddove la tempistica delle soppressioni dei consorzi di funzioni fosse legata a quella dei rinnovi dei consigli degli enti locali di riferimento, emergerebbero evidenti criticità essendo il consorzio una forma associativa ove coesistono enti che hanno differenziate scadenze degli organi. Si potrebbero, infatti, verificare casi di comuni che - interessati dal rinnovo - siano costretti ad uscire dal consorzio di cui facevano parte, mentre quest’ultimo permane quale soggetto essendo composto anche da altre civiche amministrazioni non coinvolte dalla tornata elettorale.
Di conseguenza, il comune tenuto ad abbandonare l’organismo potrebbe trovarsi nella condizione di dover svolgere direttamente, per la parte di propria competenza, le funzioni svolte fino a quella data dal consorzio con possibili aggravi finanziari. Sulla scorta di quanto già evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. contr. Piemonte, 30 dicembre 2010, n. 101), richiamata nel quesito, il Collegio osserva che il termine “enti”, in relazione all’art. 186 lett. e) deve essere riferito ai singoli consorzi di funzioni.
Si è visto che le disposizioni di contenimento della spesa si applicano dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del rinnovo medesimo. Orbene, il termine enti, che appare volutamente generico, riferendosi a più fattispecie diverse fra loro, in quella, che qui interessa, di cui alla lettera e) del comma 186 non può che indicare, secondo un’interpretazione logico-sistematica, i singoli consorzi oggetto della prescrizione. La disposizione, infatti, è di natura soppressiva di questi ultimi, non limitativa della partecipazione delle Amministrazioni locali, e dunque presuppone l’unitarietà delle cessazioni dei soggetti partecipanti.
La normativa in oggetto trova, quindi, applicazione a decorrere dal primo rinnovo - a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire - del consiglio di amministrazione del consorzio interessato” |