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 UPPA - Permessi 104
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85st

648 Posts

Scritto - 15/03/2011 :  12:40:05  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. , circolare 10.3.2011, n. 2: Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica

Valeriana

85st

648 Posts

Scritto - 15/03/2011 :  14:51:21  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Da Ancitel

L’articolo 24 della legge 183/2010 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, intervenendo sull’articolo 33 della legge 104/1992 e sull’articolo 42 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità.

Le nuove norme precisano che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, può usufruire dei permessi in parola a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

Il lavoratore inoltre ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Tra il lavoratore ed il disabile deve intercorrere un rapporto di coniugio oppure di parentela o affinità entro il secondo grado.

Si può usufruire dei permessi per assistere un parente o un affine di terzo grado solo qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

Il permesso può essere riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente ad eccezione dei genitori, anche adottivi, per il figlio con handicap grave. I genitori infine non dovranno necessariamente convivere con il figlio maggiorenne per poter fruire di questi permessi

Valeriana
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