Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. , circolare 10.3.2011, n. 2: Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica
L’articolo 24 della legge 183/2010 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, intervenendo sull’articolo 33 della legge 104/1992 e sull’articolo 42 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità.
Le nuove norme precisano che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, può usufruire dei permessi in parola a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Il lavoratore inoltre ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Tra il lavoratore ed il disabile deve intercorrere un rapporto di coniugio oppure di parentela o affinità entro il secondo grado.
Si può usufruire dei permessi per assistere un parente o un affine di terzo grado solo qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
Il permesso può essere riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente ad eccezione dei genitori, anche adottivi, per il figlio con handicap grave. I genitori infine non dovranno necessariamente convivere con il figlio maggiorenne per poter fruire di questi permessi