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pia
13 Posts |
Scritto - 13/03/2011 : 12:06:24
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| Ai sensi dell'art. 9, della L. 3/2003, e ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L.350/2003, mi chiedevo, con "previo accordo tra le amministrazioni interessate" si intende un accordo anche a posteriori, a graduatoria approvata, o accordo (presumo tramite convenzione) antecedentemente l'uscita del bando concorsuale? Desideravo capire se fosse possibile/legittimo l'uso di una graduatoria a posteriori, a concorso già concluso. Grazie. |
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FABRIZIO BRAMBILLA
44 Posts |
Scritto - 14/03/2011 : 12:13:45
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Secondo il mio parere, la convenzione dovrebbe precedere l'indizione del bando e il bando stesso dovrebbe contenere esplcitamente la previsione di un possibile utilizzo della successiva graduatoria da parte di altri Enti convenzionati. Mi risultano peraltro prassi applicative diverse, che consentono l'uso della graduatoria mediante convenzione "a posteriori". |
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Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 14/03/2011 : 12:47:07
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Parere del Viminale
Al riguardo si fa preliminarmente presente che questo ministero già in passato ha sostenuto la possibilità per gli enti locali di attingere a graduatorie di altri enti in presenza di una specifica previsione regolamentare. Si condividono, peraltro, le argomentazioni svolte da codesta Prefettura circa la necessità che il predetto accordo tra le amministrazioni interessate avvenga prima della formale approvazione della graduatoria stessa, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l’operato delle pubbliche amministrazioni. Per completezza di informazione si soggiunge che dovranno comunque essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall’art. 91 del Dlgs n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo (Prot. n. 15700 5A3 0014127). |
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pia
13 Posts |
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