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390 Posts

Scritto - 04/03/2011 :  17:14:01  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La perentorietà dei termini del procedimento disciplinare di Francesco Manfreda*

La natura della perentorietà o meno del termine previsto per la durata del procedimento disciplinare rappresenta un tema molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza, stante la natura dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti.

La Corte di Cassazione, più volte intervenuta a dirimere questioni inerenti la questione oggetto di approfondimento, ha sostenuto, in particolare, in merito alla natura dei termini del procedimento disciplinare nel lavoro privatistico-contrattualistico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che la stessa deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono, a garanzia della sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà è esclusa in tutti quei termini volti a cadenzarne l'andamento.

Il Collegio, pur ammettendo la perentorietà del termine iniziale e finale del procedimento, sulla base di un consolidato orientamento ha evidenziato che nell'assetto privatistico-contrattualistico del rapporto d'impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, vige il principio in base al quale "la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un'inderogabile garanzia di sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è generalmente rinvenibile in tutti i termini volti a cadenzarne l'andamento (quali quello per la segnalazione dell'ufficio, per la contestazione degli addebiti e la relativa comunicazione all'interessato), ma deve essere riconosciuto solo a quello stabilito per l'adozione del provvedimento finale".


Più di recente la Suprema Corte ha precisato che nel caso di condanna penale irrevocabile nei confronti del dipendente pubblico, sebbene a pena condizionalmente sospesa, il rapporto di lavoro si estingue a seguito del procedimento disciplinare che avrà inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguirà entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per detto procedimento.

Tale termine non ha carattere perentorio qualora il procedimento consegua a sentenza di condanna emessa in seguito a patteggiamento.

Anche la giurisprudenza amministrativa di Palazzo Spada, intervenuta per dirimere una controversia attinente l'applicazione della perentorietà del termine in caso di procedimento disciplinare avviato nei confronti di un membro appartenente alla Polizia di Stato, ha sostenuto che non sussistono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla norma contenuta nell'art. 9 della l. 7 febbraio 1990, n. 19 (la quale fissa il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna penale per l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti nonché il successivo termine di novanta giorni per la sua conclusione) - che ha portata estensiva in tutto il settore del pubblico impiego ed è, quindi, applicabile anche al personale della Polizia di Stato, in luogo della normativa speciale contenuta nel d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (cfr., per tutte, Cons. St., IV Sez., n. 1933 dell'11 aprile 2003).

Ed è principio altrettanto consolidato che il termine di conclusione del procedimento disciplinare ha natura perentoria, tranne il caso (che non ricorre nella fattispecie) che detto procedimento consegua ad una sentenza penale di condanna pronunciata su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) (Cons. St., Ad. Pl., n. 4 del 25 gennaio 2000 e n. 15 del 26 giugno 2000).
Pertanto, dopo aver dimostrato come la giurisprudenza sia concorde nel sostenere la necessità che la contestazione degli addebiti disciplinari debba essere tempestiva, dovendosi altrimenti ritenere che il datore di lavoro non abbia interesse all'esercizio dei potere disciplinare (incontrando comunque tale esercizio il limite della correttezza e della buona fede in considerazione del diritto all'effettività della difesa spettante al lavoratore, si può evidentemente sostenere che graverà sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la tempestività della contestazione ed, eventualmente, l'esistenza di uno specifico impedimento a giustificazione del ritardo.
novembre 2010
* avvocato

Amedeo
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