TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 12 febbraio 2011, n. 163 : il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune quando gli atti ledono in via diretta il suo diritto all’ufficio
Secondo costante giurisprudenza, che il singolo consigliere è legittimato a ricorrere contro il Comune solo quando vengano in questione atti che ledono in via diretta il suo diritto all'ufficio, ovvero le prerogative ad esso spettanti quale persona fisica eletta alla carica in parola.
Fra i casi in cui ciò avviene, la giurisprudenza ha individuato quelli in cui si agisce per denunciare un vizio del procedimento di formazione dell'atto deliberativo che interferisce sul corretto esercizio del mandato del consigliere, come quando l'organo sia tato irritualmente convocato o costituito ovvero ne sia stato violato l'ordine del giorno ovvero ancora non sia stata depositata nei termini la documentazione da fornire ai suoi membri.
Si sono ancora individuati i casi in cui gli atti approvati riguardano direttamente e personalmente il consigliere stesso, come nel caso in cui l'interesse a permanere nella carica rivestita e a esercitarla sia messo in qualche misura in discussione. |