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85st

648 Posts

Scritto - 27/02/2011 :  09:42:39  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Da internet (sito Delfino)

La disposizione di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, non può trovare applicazione nei confronti dei rimborsi per spese di missione sostenute dagli organi di governo dell’ente locale per recarsi negli enti sovracomunali nel compimento dell’attività istituzionale.
Queste ultime trovano una loro regolamentazione nel comma 1 dell’art. 84 del D.Lgs. n.267/00 come modificato dall’art.5, comma 9, del d.l. 78/2010. Tale norma, in particolare, ha soppresso le parole “nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese», motivo per cui il nuovo testo del comma 1 dell’art.84 succitato è il seguente: “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

Pertanto anche gli stanziamenti rivolti al pagamento dei rimborsi per le missioni effettuate dal Sindaco e dagli amministratori locali presso altre istituzioni ed, in generale, le missioni finalizzate all’adempimento di compiti istituzionali, trovano allocazione differente dagli stanziamenti presi in considerazione dal comma 12 dell’art.6 del d.l. 78/2010 e pertanto non soggiacciono ai limiti quantitativi individuati dal predetto articolato normativo.

In tal senso militano argomenti testuali e logici. In primis, come sopra osservato, il legislatore si è occupato della tipologia di missioni in esame al comma 9 dell’art. 5 il quale è rubricato: ”Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”. Di contro l’art.6 è rubricato “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”. Il legislatore ha mostrato quindi la volontà di distinguere tra gli organi di governo, attuatori della politica dell’ente locale, ed il personale amministrativo o contrattualizzato.

D'altronde non sarebbe costituzionalmente ammissibile una previsione normativa di rango statale che limiti l’attività istituzionale degli organi di governo degli enti locali, primo fra tutti il Sindaco, vincolando ed incidendo non tanto sull’attività amministrativa discrezionale di questi ultimi bensì sull’attività e sulle scelte di natura politica dei predetti organi ledendo, in tal modo, i principi basilari su cui si fonda l’attuale assetto costituzionale destinato alla massima valorizzazione ed indipendenza delle autonomie locali.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con la Deliberazione n. 10/2011/PAR.

Valeriana
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