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 Corte conti - deroga spesa personale
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tpa

390 Posts

Scritto - 24/02/2011 :  14:49:33  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Nessuna deroga al contenimento della spesa di personale per gli enti locali fuori dal patto di stabilità

Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, non sussiste nell'attuale panorama normativo alcuna possibilità di deroga alla disciplina di contenimento della spesa di personale, disposta dall'art. 1, c. 562, della l. 296/2006. Lo ha affermato la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo – con la deliberazione 25 gennaio 2011 n. 5, chiarendo che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 è attualmente vigente, ma nel richiamare la ratio di contenimento della spesa di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, quale principio informatore dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, impone, nel caso in cui l'ordinamento consenta eventuali deroghe (attualmente non sussistenti), l'obbligo di motivazione e l'obbligo in capo all'organo di revisione di accertare la sussistenza di una motivazione adeguata ed analitica. Gli enti non sottoposti alla disciplina relativa al Patto di stabilità sono destinatari di un vincolo definito, in base al quale le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Tali enti soggiacciono anche a limiti alla facoltà di assumere: possono procedere, nel rispetto dei limiti di spesa, all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Le norme in vigore – insistono i giudici contabili - prevedono, da un lato, l’obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell’ammontare impegnato nell’anno 2004 e, dall’altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute dall’entrata in vigore della norma restrittiva e non ancora coperte alla data di riferimento. Su AGEL testo integrale e commento approfondito della sentenza.

Amedeo
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