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 accertamento ici su case popolari
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kicerog

83 Posts

Scritto - 08/04/2008 :  09:56:37  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
In data 31 Gennaio u.s. l’A.T.E.R , (gestore case popolari) a seguito della notifica della cartella esattoriale per il mancato versamento degli avvisi di accertamento I.C.I. 2000-2001, rimette la nota in cui afferme che gli immobili risultano abitazioni principale degli assegnatari a partire dalla data di assegnazione stessa dell’abitazione e pertanto vanno considerate le detrazioni per abitazione principale anche se non indicate in dichiarazione.
Cio, in quanto il presupposto per l’assegnazione della casa popolare era ed è, che tale fabbricato fosse destinato esclusivamente ad abitazione degli assegnatari medesimi;
Nella dichiarazione 1993 tale esplicitazione non era stata data per cui, in fase di elaborazione degli accertamenti le unità immobiliari scaturirono una imposta senza tener conto di aliquote agevolate e detrazioni;

In data 31 Marzo u.s. l’A.T.E.R invia una memoria in autotutela avverso le cartelle esattoriali x ruolo coattivo ora emesso.
Nella nota in questione ci contesta non solo la mancata considerazione degli imm.li quali abitazioni principali degli assegnatari, ma ci allega un atto notarile in cui si evince che altri fabbricati in loro gestione sono stati trasferiti in proprietà il 13/12/04.

Per gli immobili demaniali non ci sono problemi in quanto già a priori vi era stata una esenzione in quanto l’ici non era dovuta.
Ora:
1)è possibile considerare l’ATER come qualsiasi contribuente, per cui non avendo indicato in dichiarazione che gli imm.li erano abitazioni principali può solo rettificare la dichiarazione oggi e non in via retroattiva?
2)In secondo luogo, essendo l’abitazione principale requisito essenziale per ottenere l’assegnazione dell’immobile si può eludere
questo presupposto e non tenerne conto?
3)Possiamo a questo punto considerare dalla data di assegnazione (1991) il presupposto di abitazione principale e sanzionarli per mero errore formale di infedele dichiarazione?
- se ciò fosse possibile l’infedele dichiarazione può essee ripetuta per tutti gli anni fino a quando non viene sanato l’errore?
- A monte di un dovuto per l’annualità 2000 di € 595.10 a quanto dovrebbe ammontare la sanzione per infedele denuncia …. Al massimo… (€ 258,00)??
- Tale sanzione si può ripetere anche per l’annualità 2001-2002 già accertata?
Come si deve agire avverso l’esattoria per rettificare l’importo emesso a ruolo?
Da quanto previsto, l’auto tutela non ha termine e in caso di emissione di cartella esattoriale il contribuente può farla valere nei confronti di chi ha emesso l’atto…. Resta a noi dunque trovare risposta ai quesiti e in ogni caso agire prima che scadano i termini della cartella?
Grazie

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 08/04/2008 :  12:17:34  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A mio avviso nulla rileva la posizione degli assegnatari ai fini dell'imposizione , il gesore era tenuto al pagamento dell'imposta ordinaria.
L'ufficio Federalismo fiscale ha dissipato i dubbi sulla soggettività passiva ai fini del tributo comunale di coloro che risultano assegnatari di un immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Alla base delle conclusioni del Dipartimento, il dato testuale emergente dall'articolo 3 del Dlgs 504/1992, che individua i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'Ici, nonché la giurisprudenza di legittimità, chiamata anch'essa, in più di un'occasione, a dirimere la vertenza oggetto di soluzione da parte del documento di prassi in commento.
In relazione all'assegnatario di casa popolare, infatti, in aiuto dell'interprete soccorre la sentenza della Cassazione 654/2005, che per il locatario di immobile sottoposto a patto di futura vendita e riscatto individua la mera titolarità di un diritto personale di credito. Poiché, a mente dell'articolo 3, comma 1, del Dlgs 504/1992, tale diritto non è annoverato fra quelli che scontano il pagamento dell'Ici, il contribuente non è tenuto al pagamento del tributo immobiliare.
Il problema cambia dal 13.12.2004 in cui gli assegnatari diventano
proprietari ma non riguarda gli accertamenti in questione.

Le ex cartelle esattoriali sono atti singolarmente ricorribili ma per i vizi ad esse legate e non con esame nel mertiro degli atti che le hanno generate .
Accerso agli avvisi di accertamento a suo tempo emessi il contribuente ha fatto decorrere inutilmente i termini per ricorrere.
Io non provvederei ad autotutelare alcunche' ( quali motivazioni di fatto e di diritto sosterrebbero tale ipotesi) e qualora il contribuente (ATER) lo ritenga potra' ricorrere nei 60gg avverso la cartella ex esattoriale ma per vizi della stessa chiamando in causa Equitalia e non il Comune.

La commissione tributaria respingera' quasi sicuramente il ricorso mentre l'unico rischio e' che ATER ricorra al Giudice di pace il quale sentenziando "secondo equita'" puo' fregarsene delle norme tributarie.

In tal caso consiglio ( mi e' gia' capitato ed ho vinto) di provvedere attraverso un legale a sollevare il difetto di giurisdizione .( Atteso ormai nel diritto)


Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 08/04/2008 :  12:20:12  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A mio avviso nulla rileva la posizione degli assegnatari ai fini dell'imposizione , il gesore era tenuto al pagamento dell'imposta ordinaria.
L'ufficio Federalismo fiscale ha dissipato i dubbi sulla soggettività passiva ai fini del tributo comunale di coloro che risultano assegnatari di un immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Alla base delle conclusioni del Dipartimento, il dato testuale emergente dall'articolo 3 del Dlgs 504/1992, che individua i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'Ici, nonché la giurisprudenza di legittimità, chiamata anch'essa, in più di un'occasione, a dirimere la vertenza oggetto di soluzione da parte del documento di prassi in commento.
In relazione all'assegnatario di casa popolare, infatti, in aiuto dell'interprete soccorre la sentenza della Cassazione 654/2005, che per il locatario di immobile sottoposto a patto di futura vendita e riscatto individua la mera titolarità di un diritto personale di credito. Poiché, a mente dell'articolo 3, comma 1, del Dlgs 504/1992, tale diritto non è annoverato fra quelli che scontano il pagamento dell'Ici, il contribuente non è tenuto al pagamento del tributo immobiliare.
Il problema cambia dal 13.12.2004 in cui gli assegnatari diventano
proprietari ma non riguarda gli accertamenti in questione.

Le ex cartelle esattoriali sono atti singolarmente ricorribili ma per i vizi ad esse legate e non con esame nel mertiro degli atti che le hanno generate .
Accerso agli avvisi di accertamento a suo tempo emessi il contribuente ha fatto decorrere inutilmente i termini per ricorrere.
Io non provvederei ad autotutelare alcunche' ( quali motivazioni di fatto e di diritto sosterrebbero tale ipotesi) e qualora il contribuente (ATER) lo ritenga potra' ricorrere nei 60gg avverso la cartella ex esattoriale ma per vizi della stessa chiamando in causa Equitalia e non il Comune.

La commissione tributaria respingera' quasi sicuramente il ricorso mentre l'unico rischio e' che ATER ricorra al Giudice di pace il quale sentenziando "secondo equita'" puo' fregarsene delle norme tributarie.

In tal caso consiglio ( mi e' gia' capitato ed ho vinto) di provvedere attraverso un legale a sollevare il difetto di giurisdizione .( Atteso ormai nel diritto)


Paolo
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kicerog

83 Posts

Scritto - 08/04/2008 :  13:57:03  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie,
preciso ed esaustivo come rilevato nei post gia inviati.
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