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 Corte conti - riduzioni spese
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tpa

390 Posts

Scritto - 21/02/2011 :  15:44:14  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Corte dei Conti, sez. riunite, delibera n. 7/2011: individuazione del parametro di riferimento (cassa o competenza) e applicabilità alle spese per studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati, dei limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del D. L. 31/05/2010, n. 78

Con riguardo all’enucleazione del parametro cui gli enti locali devono attenersi per rispettare il limite delle spese connesse a studi e consulenze, appare evidente che, la ratio della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante.

La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l’annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l’affidamento dell’incarico e il pagamento del corrispettivo concordato. Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all’anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010.

Mentre la spesa sostenuta per l’anno 2009 per consulenze e studi ha costituito oggetto di una specifica programmazione, in coerenza con le disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti, il dato relativo a quanto materialmente pagato nel corso della suddetto esercizio potrebbe dipendere da circostanze fortuite. Il concetto di “spesa sostenuta 6 nell’anno 2009”, pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.

Le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.

Tale esclusione, ovviamente, non incide sul principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all’interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente.

Amedeo
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