GU: tasso interesse mutui enti locali
Valido per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2011 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, regolate a tasso variabile, è pari a:
a) 2,55% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986 n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonchè per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988 n. 67;
b) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
c) 3,05% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
d) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
e) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.
Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui siano state effettuate le operazioni in questione, che rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Lo ha stabilito il decreto del Ministero dell’economia 24 gennaio 2011, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio, chiarendo che queste disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999. |