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 Riduzione compenso revisori - Corte conti
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648 Posts

Scritto - 03/02/2011 :  15:20:58  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Trovato su internet:

Il comma 3 dell’art. 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”.

Considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni” (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).

Al riguardo è stata anche prospettata la tesi favorevole ad una sorta di “specialità” da riconoscere al trattamento economico dei revisori, sulla scorta del fatto che il compenso base è stabilito con decreto interministeriale ex art. 241 T.U.E.L., che il trattamento retributivo è determinato con un meccanismo particolare (disciplinato dall’art. 29, comma 1, lett h) del Dlgs n. 139/2005) e che la nuova manovra finanziaria avrebbe citato espressamente i revisori solo quando ha inteso realmente coinvolgerli (come nel caso del comma 5, dell’art. 6, che dispone la riduzione del numero dei componenti degli “organi di amministrazione e quelli di controllo … nonché (del) collegio dei revisori”).

Ma questa tesi, peraltro fondata su argomentazioni poco convincenti, contrasta con la ratio e la formulazione letterale dell’art. 6 nonché con lo spirito e gli obiettivi dell’intera manovra finanziaria varata ed approvata nell’estate del 2010, diretta a contenere e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica statale e degli enti locali, soprattutto sul versante dei costi degli apparati amministrativi, senza eccezioni.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la Deliberazione n. 13/2011/PAR

Valeriana
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