Con sentenza del 10.01.2011 la Ctr del Veneto ha stabilito che la tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile in capo ai municipi non è dovuta per due motivi. Il primo in quanto i comuni sono pubbliche amministrazioni non assoggettabili alla tassa: in quanto enti pubblici territoriali articolazioni dello Stato (che non è assoggettato alla tassa). Poi, in quanto, vi è l’abrogazione della normativa che regolamentava il tributo, come conseguenza del nuovo Codice delle Telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). La tacita abrogazione della normativa che era basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico ha fatto venir meno il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa.
Nei rendiconti Telecom ovviamente è compresa anche la Tassa di concessione governativa che è maggiore della spesa per comunicazioni telefoniche. Il nostro Comune utilizza ha a noleggio, tramite CONSIP, diversi cellulari e le spese per TCG sono tantissime. Possiamo chiedere il rimborso?