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alessandro_manzoni
128 Posts |
Scritto - 22/01/2011 : 08:36:56
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È possibile chiedere all’ufficio personale del mio comune un anticipo sulla liquidazione?
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Verdiana
17 Posts |
Scritto - 24/01/2011 : 11:08:00
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lo scorso anno ho provato a chiederlo anch'io all'INPDAP per una collega, ma, mi è stato risposto che non è possibile. Eventualmente si può accedere ad un prestito a tasso agevolato. |
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GEPICERNO
70 Posts |
Scritto - 24/01/2011 : 18:30:30
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Per i dipendenti degli enti locali e pubblici, in generale, non è mai stato possibile ottenere anticipi sulla liquidazione. Ultimamente con il passaggio da trattamento di fine servizio a trattamento di fine rapporto vi è una disputa tra sindacati e sindacati e tra sindacato e inpdap. vedi articolo tratto dal sole 24 ore in proposito:
Previdenza – Secondo l’Inpdap l’equiparazione è solo per la modalità di calcolo e non per i contributi Sindacati divisi sul «Tfr a metà» dei pubblici
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si trasforma nel Tfr previsto dall'articolo 2120 del codice civile, ma solo per le modalità di calcolo e non per il versamento contributivo. Sul punto, sostenuto dal l'Inpdap, interviene a gamba tesa il sindacato Uil Fpl, con una nota spedita il 4 gennaio alle singole amministrazioni. L'articolo 12, comma 10, della manovra Tremonti ha stabilito che, per i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio sia effettuato con le medesime modalità previste dal codice civile in materia di Tfr e con aliquota di rendimento pari al 6,91 per cento. La norma suscita qualche perplessità in quanto, in una disposizione di legge volta al contenimento della spesa, si aumenta l'aliquota di rendimento, passando, ad esempio per gli enti locali, da 1/15 dell'80% della retribuzione, vale a dire 5,33%, al 6,91% della stessa retribuzione. Ma, a parte questo, la legge 122/2010 lasciava spazio a dubbi interpretativi, non essendo chiaro se anche ai dipendenti in regime di Tfs dovevano applicarsi le regole del Tfr in materia di contribuzione, venendo, quindi, meno il prelievo contributivo a carico del dipendente. L'Inpdap, con la circolare n. 17 del 2010, ha chiarito che il versamento dei contributi, per quel che riguarda il Tfs, deve intendersi come non modificato, in quanto la norma fa riferimento soltanto alle modalità di computo. E, quindi, sempre con riferimento agli enti locali, anche nel 2011 e negli anni seguenti gli enti devono continuare a effettuare la trattenuta a carico del dipendente, nella misura pari al 2,50% dell'80% della retribuzione fissa corrisposta. A questo punto, interviene, con toni molto duri, la nota della Uil Fpl, nella quale si afferma che il regime del Tfr deve essere applicato in toto e, quindi, non risponde alla previsione normativa il perseverare nella trattenuta a carico del lavoratore. Di più, il sindacato in questione, afferma che questo comportamento «determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico», con l'aggravante che tale impostazione non consente di accedere all'anticipo sul Tfr, come invece spetterebbe in caso di integrale applicazione della relativa normativa. Pertanto, la Uil Fpl invita i datori di lavoro a non seguire le indicazioni fornite dall'istituto di previdenza in merito alla trattenuta e sollecita, di conseguenza, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, senza alcuna decurtazione, arrivando a prospettare l'azione legale a tutela degli interessi dei lavoratori in caso di comportamenti difformi. Ma la posizione Uil Fpl non è condivisa dalle restanti sigle sindacali. La Cgil nella nota del 5 gennaio del patronato Inca, afferma che, non modificando il profilo giuridico del trattamento in questione, resta confermata l'obbligazione contributiva. Analoga la posizione della Fps Cisl, espressa nel comunicato del 12 gennaio.
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Gerardino |
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