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macri

3 Posts

Scritto - 24/12/2010 :  09:58:01  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Secondo voi per l'affidamento per la fornitura di materiale di pulizia e per il servizio di rigenerazione toner , per anni 3, per i quali viene fatta un indagine di mercato attraverso la richiesta di preventivi, e che prevedono un impegno di spesa annuo di € 3000,00, quindi non prevedono la stipula di un contratto, ma di una semplice determina di affidamento, è necessario la richiesta del C.I.G.?

ragio

14 Posts

Scritto - 28/12/2010 :  09:23:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Allego testo parere "esperto risponde" con una sostanziale risposta affermativa alla domanda.


TESTO QUESITO

Dalla lettura della determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010 sembra evincersi che tutta la normativa sia indissolubilmente legata all’esistenza di un “contratto in senso documentale” (La normativa in esame si applica, sotto il profilo soggettivo, a tutte le stazioni appaltanti a cui si applica il codice dei contratti, e, sotto il profilo oggettivo, a tutte le tipologie contrattuali di cui allo stesso codice). La disciplina in esame non sembra applicabile soltanto laddove manchi un vero e proprio contratto (la tesi sembra confermata dal tenore letterale della norma (art. 3) che parla in più punti di contratti “sottoscritti” dall'ente). Si chiede quindi se si ritiene corretto escludere l’applicazione della suddetta disciplina laddove si proceda ad un acquisto (ad esempio di un autovettura) che non si concluda con la stipula di un contratto vero e proprio ma solo con l’adozione del provvedimento/ordinativo.

Ques.: N. 300288 - Rub. 700

TESTO RISPOSTA

La risposta è negativa. Infatti l’«ordinativo» è una forma commerciale in cui si estrinseca un contratto della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa assimilati, dal codice dei contrati pubblici di lavori forniture e servizi (dlgs. 163/06), quanto alla scelta del contraente. Al riguardo dell’acquisto degli autoveicoli si richiama l’articolo17 del R.D. 2440/1924 che consente, come forma contrattuale, l’atto di obbligazione di chi presenta l’offerta oppure lo scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando l’acquisizione avviene con ditte commerciali, come nella fattispecie in disamina.
Va, infine, evidenziato che, giusto la giurisprudenza, in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, pertanto, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta.(ex multis: Cass. 26 giugno 2008, n. 17550; 12 febbraio .2020, n. 1970; 15 dicembre .2000, n. 15862; Cos. Stato 3 giugno 2010, n. 3507).
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pola

48 Posts

Scritto - 10/01/2011 :  12:44:08  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Vorrei confrontarmi con voi e capire se richiedete il CIG per ciascuna fornitura di beni e servizi (dalla singola penna all'appalto di un lavoro pubblico)? Se è possibile richiedere un CIG "generico" per più forniture che si avranno in un determinato arco di tempo e non legate da un contratto specifico? e soprattutto se state bloccando i pagamenti quando non sono indicati il CIG o il CUP?
Nel nostro Comune purtroppo i miei colleghi non sono molto propensi a tutte queste novità e vorrei capire come si comportano gli altri comuni per non avere lungaggini burocratiche che ritarderanno solo i pagamenti.
Grazie a chi vorrà dare il suo parere
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GEPICERNO

70 Posts

Scritto - 10/01/2011 :  13:45:44  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ti riporto un quesito tratto da anci risponde del 14-12-2010
FINANZA LOCALE L n. 136 del 2010
Oggetto: PAGAMENTI CONTI CORRENTI LIMITI
Quesito
In riferimento alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità si chiedono indicazioni in merito ad un limite di spesa relativo al pagamento mediante denaro in contante per le spese di economato.
Si chiede inoltre se l'impegno di spesa assunto con le poste italiane per le spese postali sia esente dalla richiesta del C.I.G. e dall'attestazione sulla tracciabilità in quanto monopolio di stato.
Risposta
L’art. 7, comma 3, della legge n. 136/2010, dispone che le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative a contratti di lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere liquidate con strumenti diversi dal bonifico o altro strumento di pagamento a condizione che sia documentata la spesa, fermo restando il divieto di utilizzo del contante.
La legge di conversione del D.L. n. 187/2010 (legge 17 dicembre 2010, n. 217) ha elevato il suddetto limite ad euro 1.500 giornaliere.
Come rileva l’Autorità per i contratti pubblici nella determinazione n. 8/2010, la soglia di euro 500 (quindi attualmente euro 1.500 per effetto dell’entrata in vigore della legge di conversione dal 19 dicembre 2010) è riferita all’ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.
La medesima determinazione non prevede per i pagamenti suddetti alcun obbligo circa la necessità di riportare o meno il CIG, adempimento invece espressamente previsto o escluso in relazione ad altre fattispecie.
Si può ritenere che l’espressa previsione dell’obbligo di documentare la spesa, il limite di essa, assieme al divieto di utilizzo di contante per i pagamenti fino al citato importo relativi a contratti pubblici, non comporti l’obbligo di riportare il CIG sulle relative operazioni finanziarie. Appare tuttavia necessario a questo proposito un chiarimento ufficiale che tenga conto sia della finalità della legge che del principio dell’economicità del procedimento.
Al di fuori della limitata ipotesi, intesa come eccezione, la qualifica di Poste Italiane quale società di diritto speciale avente natura pubblica e che agisce per il conseguimento di finalità pubblicistiche (C.d.S. n. 1303/2002 e n. 4152/2002) non appare esimente della necessità di riportare il CIG sui pagamenti quando questi sono conseguenti a commesse pubbliche secondo la portata generale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 e l’interpretazione dell’Autorità sui contratti pubblici (v. p. 3).
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