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tpa
390 Posts |
Scritto - 07/12/2010 : 07:59:39
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Il segretario generale intende fare lo spostamento, tra due aree, di un nostro dipendente, categoria C, che è anche membro della Rsu. Ma esistono in questo caso guarantigie particolari? Una procedura particolare da seguire? Grazie |
Amedeo |
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michele
69 Posts |
Scritto - 07/12/2010 : 21:48:40
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| dipende, bisogna capire se lo spostamento è all'interno della medesima unità produttiva (rectius: sede) o si sposta presso altra sede lavorativa. |
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tpa
390 Posts |
Scritto - 07/12/2010 : 22:12:25
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Stessa sede. Cosa cambia, comunque? Grazie |
Amedeo |
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michele
69 Posts |
Scritto - 08/12/2010 : 22:16:55
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cambia. per i dirigenti sindacali (i componenti rsu sono considerati tali) per lo spostamento presso altra unità produttiva (si può discutere se fuori o dentro il comune) è necessario il nulla osta del sindacato di appartenenza. Se si rimane nella stessa sede (come mi sembra di capire) non serve. |
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piscino
716 Posts |
Scritto - 20/04/2011 : 08:02:11
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Non è necessario il nulla osta. Si segnalano due pareri dell'ARAN
499-9A1. Quand'è che per il trasferimento del dirigente sindacale da un ufficio a un altro c'è bisogno del nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ? Si applica anche alle pubbliche amministrazioni l'art.22 della L.300/1970"Trasferimento dei dirigenti delle Rsa" ? Sul fatto che l'art.22 della L.300/1970 si applichi anche alle pubbliche amministrazioni non vi può essere alcun dubbio; infatti: #61472;•l'art.42, comma 1 dello D.Lgs.165/2001 stabilisce "nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni…"; #61472;•l'art.51, comma 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che "la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". Il vero problema, però, è quello di stabilire se il nulla osta previsto dall'art.22 della L.300/1970 sia necessario in ogni caso di trasferimento del dirigente sindacale ad altro ufficio oppure solo in determinate ipotesi. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n.1064 del 21.2.1986 ha affermato che "la disposizione dettata dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento dei dirigenti sindacali da un'unità produttiva ad un'altra richiede il nullaosta dell'organizzazione sindacale d'appartenenza - si riferisce non a qualsiasi spostamento del lavoratore nell'ambito dell'unità produttiva, ma unicamente al trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra, intendendosi per quest'ultima - alla stregua della previsione contenuta nell'art. 35 dello Statuto dei lavoratori quell'entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d'indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale…". La giurisprudenza ha anche affermato che "l'ambito della nozione di unità produttiva … può legittimamente essere determinato dalla contrattazione collettiva" (Corte di Cassazione, sentenza n.3889 del 08-09-1989). Per il settore pubblico, la nozione di unità produttiva e l'ambito di applicazione dell'art.22 della L.300/1970 sono stati chiariti dall'art. 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.1998 (modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali), secondo il quale "il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente" . Non ogni trasferimento, dunque, richiede il nulla osta, ma, per quanto riguarda il settore pubblico, solo il trasferimento da una unità operativa ad un'altra, ubicata in sede diversa. Se muta l'unità operativa ma non muta la sede, il nulla osta non è necessario.
900-25B2. A quali vincoli è soggetto un ente che voglia attuare la mobilità interna di un suo dipendente ? Ai fini della mobilità interna (geografica e anche professionale) il CCNL non dispone alcunché. Pertanto, ai fini del trasferimento di un dipendente, l'ente è soggetto in generale: a) alla previsione dell'art.13 della L.300/70 che a tal fine richiede che il trasferimento sia richiesto da esigenze tecniche, organizzative e produttive; b) alle eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall'ente (solo i criteri generali sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art.8, comma 1, lett.e, del CCNL dell'1.4.1999); c) al rispetto del vincolo della equivalenza delle mansioni di cui all'art.52 del D.Lgs.n.165/2001, ove il trasferimento "geografico" sia accompagnato anche da un mutamento di mansioni. |
eugenio@piscino.it |
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