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Verdiana
17 Posts |
Scritto - 01/12/2010 : 10:56:18
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L'ente attraverso convenzione Consip fornisce dei tickets restaurant ai dipendenti che proseguono il lavoro nel pomeriggio e non rientrano nella propria abitazione per il pranzo. Un dipendente che rientra nella propria abitazione per la fruizione del pasto ha chiesto di poter comunque ricevere i tickets restaurant, secondo voi la richiesta è legittima? Io sarei del parere che se il dipendenete decide di non usufruire del servizio mensa (in alternativa buono pasto) non ha diritto per quel giorno al ticket restaurant che tra l'altro utilizzerebbe per altri scopi e quindi indirettamente si concretizzerebbe una fattispecie di forma di monetizzazione esclusa dal comma 6 dell'art. 45 del CCNL 2000. Attendo i vostri pareri, grazie! |
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rona
16 Posts |
Scritto - 01/12/2010 : 12:16:53
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| L'art. 45 del CCNL 2004 prevede il diritto del dipendente a beneficiare del buono pasto quando presta attività con prosecuzione nelle ore pomeridiane, compresi straordinari e recuperi. Cosa ti interessa dove va a mangiare? Ha diritto a fare una pausa massima di due ore e se vuole andarsene a casa x quelle due ore, lo può fare benissimo ed usare i buoni dove e quando vuole. Perchè se volesse andare a mangiarsi un panino al bar e pagare in contanti non lo può fare?? Inoltre il buono pasto è tassato in busta paga, e quindi non vedo nessuna forma di monetizzazione. Per la cronaca io con i buoni pasto ci vado a fare la spesa!!! sempre di cibo si tratta!!!!! |
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lillo
56 Posts |
Scritto - 02/12/2010 : 15:22:59
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il concetto è: se l'ente istituisce un servizio di mensa per i dipendenti, anche in convenzione con qualche esercente, spende solo i soldi per i pasti dei dipendenti che usufruiscono effettivamente del servizio, nei limiti di quanto previsto dal contratto - 2/3 a carico datore di lavoro, 1/3 a carico del lavoratore, mi pare -. e per chi va a casa a mangiare, digiuna o trangugia uno yogurt per dimagrire non spende nulla. se invece si avvale del servizio sostitutivo (buoni pasto) li deve dare a tutti coloro che ne hanno diritto perchè rientrano a lavorare al pomeriggio, indipendentemente dalle scelte alimentari del singolo. non c'è via di scampo, al momento; se si vuole risparmiare, bisogna scegliere la prima soluzione.
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Verdiana
17 Posts |
Scritto - 02/12/2010 : 15:48:49
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| ringrazio per le risposte chiarendo che non era certo mia intenzione entrare nel merito delle scelte alimentari dei colleghi... A questo punto, se spetta a tutti quelli che proseguono il lavoro nel pomeriggio, dobbiamo consegnare anche gli arretrati?!E poi:come valutare il proseguimento dell'orario nel pomeriggio? Da che ora e per quante ore?Considerando che il nostro decentrato nulla specifica al riguardo... |
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lillo
56 Posts |
Scritto - 02/12/2010 : 16:07:29
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la disciplina generale del servizio mensa e dei buoni pasto sostitutivi è contenuta negli articoli 45 e 46 del ccnl del 2000, che demandano, per gli aspetti di dettaglio, a disposizioni organizzative da assumersi "previo confronto con le organizzazioni sindacali" a mio avviso, non è necessario che ci sia una regolamentazione nel contratto decentrato, ma che ci sia una qualche regolamentazione che disciplini quando spetta e quando no certamente si, altrimenti diventa un caos. i principi di fondo sono comq i seguenti: l'ente non è obbligato nèa dare la mensa nè a dare i buoni pasto; ci sono enti che non l'hanno mai previsto, e i dipendenti si arrangiano. quindi, in caso di nuova istituzione, non c'è alcun diritto agli arretrati, vale da li in poi. nel vostro caso mi pare di capire che la cosa è un po' particolare, perchè il servizio sostituivo di mensa c'era, ma solo per qualcuno. io tenderei a sostenere che gli arretrati non spettano, ma certamente la cosa si potrebbe discutere... ti allego un parere dell'aran, che non si attaglia precisamente al tuo caso ma può aiutare (ps: i riferimenti alle scelte alimentari dei colleghi erano una battuta...)
parere aran:
900-25H7. I dipendenti che siano stati trasferiti da un ente presso il quale percepivano il buono pasto ad una nuova amministrazione, che ha deciso di attribuire i buoni pasto a tutto il personale solo dopo alcuni mesi dalla presa di servizio dei dipendenti trasferiti, possono pretendere il buono pasto (o qualche forma di indennizzo) per il periodo intermedio tra la presa di servizio presso il nuovo ente e la decisione dello stesso ente di attribuire i buoni pasto ? L’art. 45, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che “gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.” E’ del tutto evidente che l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione del buono pasto non sono un obbligo per l’ente che può farlo ove ciò sia ritenuto congruo rispetto al proprio assetto organizzativo e compatibile con le risorse disponibili. Se l’ente non ha alcun obbligo di istituire il sevizio mensa o di sostituirlo con la corresponsione del buono pasto, è evidente che il dipendente non ha diritto a percepirlo fino a quando detto servizio non sia stato regolamentato, previo confronto con le OO.SS., dall’ente in cui presta servizio. Non può avere alcuna rilevanza il fatto che l’ente di provenienza corrispondesse i buoni pasto prima del trasferimento. Pertanto, siamo dell’avviso che i dipendenti non possano lamentare la lesione di alcun diritto per il fatto di non aver percepito i buoni pasto nel periodo intermedio tra la presa di servizio presso il vostro ente e la decisione, previo confronto con le OO.SS., di attribuire i buoni pasto. Si precisa, inoltre, che in nessun caso sarebbe possibile corrispondere buoni pasto arretrati o procedere alla loro monetizzazione: infatti, l’art. 45, comma 6 del CCNL del 14.9.2000 esclude espressamente “ogni forma di monetizzazione indennizzante”.
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Edited by - lillo on 02/12/2010 16:08:17 |
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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 03/12/2010 : 08:57:24
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quote: Originally posted by Verdiana
ringrazio per le risposte chiarendo che non era certo mia intenzione entrare nel merito delle scelte alimentari dei colleghi... A questo punto, se spetta a tutti quelli che proseguono il lavoro nel pomeriggio, dobbiamo consegnare anche gli arretrati?!E poi:come valutare il proseguimento dell'orario nel pomeriggio? Da che ora e per quante ore?Considerando che il nostro decentrato nulla specifica al riguardo...
La pausa pranzo deve essere minimo 30 minuti massimo 2 ore. Il lavoro pomeridiano deve proseguire per almeno 2 ore (sia lavoro ordinario che straordinario). Potrebbe succedere che dobbiate consegnare anche gli arretrati. Attenzione che per i buoni pasto c'è una prescrizione di 5 anni (art. 2948 C.C.). |
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Verdiana
17 Posts |
Scritto - 03/12/2010 : 09:37:47
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Ciao Giulia, per favore mi dici dove trovo la norma che parla di prosecuzione per almento 2 ore nel pomeriggio? Grazie |
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rona
16 Posts |
Scritto - 03/12/2010 : 09:51:58
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anche la mia era una battuta il rif. è nel ccnl 2000 art. 45 comma 2 ciao |
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rona
16 Posts |
Scritto - 03/12/2010 : 09:52:50
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| stessa cosa x il buono pasto art. 46 comma 2 |
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Giulia Donà
56 Posts |
Scritto - 03/12/2010 : 11:04:11
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quote: Originally posted by Verdiana
Ciao Giulia, per favore mi dici dove trovo la norma che parla di prosecuzione per almento 2 ore nel pomeriggio? Grazie
Confermo l'art 45 CCNL 14 settembre 2000
Ti consiglio questo link: www.noccioli.it/newsletter/newsletter51.htm
Ciao |
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