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michele

69 Posts

Scritto - 24/11/2010 :  19:56:28  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Due recenti sentenze del C.d. S sez, V (2077/2009 e 871/2010) hanno riproposto all'attenzione una tematica che sembrava oramai superata e precisamente quella della obbligatorietŕ della pubblicaizone sulla GU di almeno un estratto del bando di concorso, anche per gli enti locali, indipendentemente dal fatto che essi abbiano disciplinato diversamente i procedimenti di assunzione ai sensi dell'art. 89 del TUEL. La 2077,si spinge oltre č dichiara che neppure la pubblicazione sul BUR regionale č sufficiente. I giudici di palazzo spada, per motivare tale assunto che non trova riscontro nela normativa, muovono da eccezioni, affermando che solo la gazzetta ufficiale ha valore di fonte legale, per cui gli enti locali (e la regione) non possono evitare tale forma di pubblicazione, perchč altrimenti interverrebbero in un campo (quello processuale termini decadenziali) su cui solo lo stato puň legiferare.
Ragionamento non del tutto convincente, ma cosě dissero.
Ma a partire dal 1.1.2010, l'art. 32 della 69/2009, ha stabilito che la pubblicazione sul sito ha valore di pubblicitŕ legale.
A questo punto, il problema si riapre, ma, per me, anche si chiude, nel senso che gli enti che hanno disciplinato con regolamento la pubblicazione sul solo sito web (anche se forme di pubblicitŕ ulteriori non guastano mai), non dovrebbero avere piů l'obbligo (essendo assolta per legge delo stato la pubblicitŕ legale) di andare su GU.
Cosa ne pensate.
proverň a formulare ai vari enti la questione.

lillo

56 Posts

Scritto - 26/11/2010 :  09:44:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
premesso che non condivido fino in fondo le sentenze del CdS citate dal collega, perchè a mio avviso la potestà regolamentare per gli ee.ll su questo punto esiste e ritengo possa spingersi a disciplinare forme semplificate di pubblicità, anche se credo che questo non possa significare la sola pubblicazione all'albo, che oggettivamente è un po' poco per garantire la trasparenza.
penso però che l'albo pretorio sul sito web non modifichi i termini della questione, dal punto di vista strettamente giuridico.
l'effetto di pubblicità legale non è una novità dell'albo pretorio informatico; anche l'albo pretorio tradizionale aveva questa funzione giuridica (con effetti pratici più limitati, dal momento che bisognava andare fino alla porta del comune per leggere).
dal 1.1.2011 (salvo ulteriori proroghe) l'effetto di pubblicitĂ  legale prima garantito dalla materiale affissione del documento nella bacheca dell'albo, si avrĂ  solamente piĂą se si pubblica sull'albo on line, con perdita di efficacia dell'affissione cartacea.
semmai, si potrebbe sostenere che da domani, con la pubblicazione sull'albo on line, si otterrĂ  l'effetto pratico di una vera accessibilitĂ  diffusa a tutti (cosa che non si aveva con l'affissione alla porta del comune) e quindi le ragioni "pratiche" di pubblicazione sulla g.u. , riferibili alla necessitĂ  di pubblicizzare il piĂą possibile il concorso, potrebbero considerarsi superate.
ma questo non supera le statuizioni del consiglio di stato, secondo il quale
" ritiene il Collegio che la mancata pubblicazione , per estratto, del bando di concorso ... sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, contrasti insanabilmente con l’art. 4 del D.P.R. n. 487/94 , che prescrive la pubblicazione del bando di concorso per l’accesso all’impiego nella Gazzetta Ufficiale ed in particolare, per gli enti locali, prevede la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis).
Né tale disposizione può considerarsi in contrasto con l’art. 35, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, che si limita a prescrivere “adeguata pubblicità della selezione”, senza nulla specificare in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Invero, le disposizioni di dettaglio contenute nella fonte regolamentare servono a completare la norma di rango legislativo, costituendone coerente e conforme specificazione. Esse non possono, pertanto, essere disapplicate, in quanto conformi alla norma di rango superiore ed allo stesso dettato degli articoli 51 e 97 della Costituzione , che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la massima partecipazione."



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