Cari colleghi, in questi giorni la Corte dei Conti ha deliberato in un Comune di 7500 abitanti di non aver osservato l'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 che impone agli Enti Locali l'obbligo di procedere alla risuzione dell spese del personale, sul RENDICONTO 2008, riportando la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/QMIG del 21/12/2009 depositata in data 12/01/2010 (DOPO 2 anni che abbiamo trasmesso i Questionari????) che ha chiarito che per calcolare la riduzione della spesa del personale gli Enti Locali non possono che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente ecc..; Io ricordo invece un articolo pubblicato sul SOLE 24Ore del 19/10/2009 a firma di Gianluca Bertagna che concludeva l'articolo dicendo che lo stesso legislatore impone di rimanere nei limiti della spesa del 2004. In base a quelle osservazioni tale Comune (NON SOGGETTO AL PATTO perchè Commissariato nell' anno 2005)si è infatti rapportato all'anno 2004. Perchè allora la Corte dei Conti, secondo il Vostro parere, rigetta tale ipotesi con la Deliberazione del 2010?
Semplicemente perchè la Corte dei conti utilizza un parere della Sezione Autonomie posteriore alla data di scelta da parte dell'amministrazione. L'hanno già fatto in altri comuni. Rimango sbalordito. Davvero, valutare i comportamenti di anni fa con delle decisioni prese successivamente non ha senso. Soprattutto quando anni fa i questionari lasciavano libertà di scelta sull'anno da prendere a riferimento.