L’art.1, comma 340, della Legge 311/2004 stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati è altresì previsto che i Comuni modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati. IN RIFERIMENTO A QUESTA LEGGE LA SUPERFICIE CHE DEVO METTERE A RUOLO D'UFFICIO E' QUELLA EFFETTIVA O L'80% DI QUELLA EFFETTIVA? SUPPONENDO CHE IL CONTRIBUENTE ABBIA DICHIARATO 130MQ SE NE ACCERTANO 168MQ COSA DEVO FARE? VISTO CHE L'80% DI 168MQ E' PARI A 134MQ?
RETTIFICO LA SUPERFICIE DI 168MQ NON E' QUELLA CATASTALE MA QUELLA REALE QUINDI PRESUMO CHE DEVO METTERE QUESTA FACENDONE COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE.
Puoi fare la comunicazione al contribuente della superficie accertata (168 mq) corrispondente a quella calpestabile eccetto muri,terrazze e balconi e nella stessa comunicazione dirai che provvederai ad emettere avvisi di accertamento per gli ultimi 5 anni per recuperare la differenza di superficie non dichiarata. Silvio