VI SEGNALO UN ULTERIORE SPUNTO DI RIFLESSIONE: SULLA RASSEGNA STAMPA DI OGGI, PAG. 42, E' RIPORTATO UN ARTICOLO (ITALIA OGGI PAG, 36) RECANTE UNA SENTENZA CORTE DEI CONTI BASILICATA DI CONDANNA DEGLI AMMINISTRATORI DI UN ENTE PER L'UTILIZZO IN PARTE CORRENTE DELLE RISORSE "LIBERATE" DALLA RINEGOZIAZIONE MUTUI. SOLO PER SPESE DI INVESTIMENTO ......
Concordo. le economie da minor spesa corrente dovrebbero infatti( a parita di entrate ed uscite) generare avanzo economico da destinare alla spesa di investimento. Dando una lettura di questo tipo nessun ente potrebbe fare la rinegoziazione.
occore anche tener conto di quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art 41 ossia:
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi
Bisogna però leggere bene la sentenza della Corte Conto Basilicata e non fermarsi all'intestazione di Italia Oggi. Il Comune condannato non ha utilizzato solo le minori spese correnti derivanti dalla rinegoziazione per riequilibrare la parte corrente del bilancio(cosa possibile) ma (non so come) ha utilizzato anche le somme somministrate dalla Cassa DD.PP. relative ai mutui con ammortamento scaduto a seguito della rinegoziazione (e queste per la Corte - correttamente - costituiscono risorse derivanti da indebitamento anche se già contratto e ammortizzato e conseguentemente da destinare all'investimento).