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 TARSU officine meccaniche
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mariano

11 Posts

Scritto - 21/09/2010 :  16:49:37  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
E' giusto esentare una officina meccanica dal pagamento della TARSU qualora dimostri che sull'intera superficie si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvede separatamente a mezzo di apposite ditte specializzate, essendovi obbligato per legge? Il regolamento comunale non prevede nulla al riguardo.

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 21/09/2010 :  18:18:32  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Certo che lo e' , cio' che e' strano e che non abbia neanche un metro quadro come reception o ufficio in cui insomma faccia le fatture e le ricevute .

Paolo
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bitetto

248 Posts

Scritto - 22/09/2010 :  07:45:40  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In via ordinaria sono tassabili TUTTE le superfici dei locali che costituiscono l'officina compresi quelli adibiti a lavorazione (e tutti con la medesima tariffa senza distinzione tra uffici, depositi, bagni, locali lavorazione, ecc.). Ora per quanto attiene il problema dei rifiuti speciali che si producono nelle aree di lavorazione si possono avere tre casistiche:
1) l'ente non ha provveduto con regolamento al'assimilazione agli urbani dei rifiuti tossici non pericolosi che si producono nelle aree di lavorazione ed allora tali superfici totalmente sono esenti;
2) l'ente ha provveduto all'assimilazione agli urbani di tali rifiuti (sfridi di metallo in particolare) allora la superficie è tassabile. L'ente potrebbe avere comunque previsto nel regolamento una percentuale forfetaria di non tassabilita' (normalmente il 20-30% della superficie totale dell'attivita') per la contemporanea produzione di rifiuti tossici e nocivi mai assimilabili che debbono essere smaltiti a cura e spese del produttore (solventi, batterie, olii, ecc.). Attenzione però che nel caso di assimilazione il produttore dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per le quantità di rifiuti che dimostri di aver avviato a RECUPERO (non a smaltimento per il quale non compete alcuna agevolazione) tali rifiuti avra' diritto ad una riduzione della tassa con le modalità da prevedersi nel regolamento. Normalmente si tratta di una riduzione della parte variabile della tariffa in misura proporzionale tra le quantità di rifiuti mandati a recupero e quelle potenzialmente producibili (a questo fine soccorrono le tabelle allegate al DPR 158).-

A. Albanese
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 22/09/2010 :  09:45:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ritengo che , allo stato attuale della norma, il Comune non sia autorizzato all’assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili prodotti nelle lavorazioni industriali, nelle strutture sanitarie totalmente convenzionate con il servizio sanitario nazionale, dalle attività agricole. Infatti, se è pur vero che la norma che ha conferito carattere speciale a detta tipologia di rifiuti è stata espressamente abrogata dall’art. 56 del D.Lgs.n.22 del 1997 (Ronchi), la medesima continua a rivivere in virtù dell’art. 57, comma 1 del predetto decreto e ciò sino a quando lo Stato non avrà rideterminato i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) ed il Comune non avrà regolamentato sulla base di detti criteri concretamente l’assimilazione ai sensi dell’art.21, comma 2, lettera g), sempre del predetto decreto legislativo. Fino ad allora tali rifiuti sono sottratti al diritto di privativa del Comune e quindi non assoggettabili alla tassa rifiuti, così come stabilito dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n.507/93. Eventuali contraddizioni di fatto presenti vanno risolte avendo riguardo al carattere sinallagmatico della tassa, con l’esigenza di porre al centro dell’analisi la verifica se in concreto il servizio sia stato reso per tale tipologia di rifiuti.
In caso che il servizio non sia stato effettuato, pare scontato che la tassa non sia dovuta, anche quando aspetti meramente formali facciano ritenere che formalmente il Comune abbia espressamente o tacitamente ritenuto di aver operato l’assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili anche a dette tipologie di rifiuti.


Paolo
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bitetto

248 Posts

Scritto - 22/09/2010 :  10:42:43  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Concordo.

La differenza di valutazione deriva dalla considerazione che ho inteso l'attivita' di officina meccanica come attività artigianale (e non industriale) e quindi come tale soggetta alla privativa comunale ove sia stata operata l'assimilazione.

A. Albanese
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