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Hunter
20 Posts |
Scritto - 16/09/2010 : 09:35:36
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| Per favore mi sapreste chiarire la differenza tra "i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" dell'art. 193 del TUEL rispetto al "plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali" dell'art. 66 della L. n. 311/2004? Il dubbio mi sorge perchè se si parla solo di vendita di immobili (che magari vale 100 e mi è costato 80) penso che il realizzo da potersi usare è di 100; se, invece, si parla solo di plusvalore (supponiamo che l'immobile valga 100 e mi è costato 80)mi viene da pensare che posso usarne solo 20! Grazie per le eventuali risposte!!!! |
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Monica
74 Posts |
Scritto - 16/09/2010 : 12:03:53
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Io intendo il plusvalore come il maggior importo realizzato dalla vendita rispetto al valore iscritto nell'inventario (comprendente non solo il valore di acquisto, ma anche le manutenzioni straordinarie in aggiunta e l'ammortamento in detrazione).
Mi è capitato solo con beni mobili fino ad ora. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 16/09/2010 : 12:35:51
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E' come swcrive Monica ma il riferimento e' la plusvalenza ( Nel reddito d'impresa si realizza una plusvalenza quando per uno o più dei beni relativi all'impresa, che non sono destinati a produrre ricavi, si determina un maggior valore rispetto al costo non ammortizzato ) e non il plusvalore (In economia il valore aggiunto o plusvalore, è la misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro. L'impresa acquista beni e servizi necessari a produrre altri beni e servizi. La differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto. Pertanto si può dire che esso è una misura dell'incremento lordo del valore risultante dell'attività economica.) |
Paolo |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 16/09/2010 : 12:40:36
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aggiungo :
Nella prassi contabile degli enti locali i termini “plusvalenza” e “plusvalore” derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, sono spesso usati come sinonimi ; ciò non toglie che a monte vi siano significati e rilevazioni contabili differenti, in riferimento all’approccio economico-patrimoniale e all’approccio finanziario la determinazione dell’importo delle plusvalenze, da considerare ai fini dell’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004, questo deve risultare dalla differenza tra l’entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell’acquisto, al netto degli ammortamenti contabilizzati secondo le modalità prevista dall’articolo 167 del D.Lgs. n. 267 del 2000. E’ necessario sottolineare che le quote accantonate per l’ammortamento non partecipano al calcolo del valore delle plusvalenze nel caso in cui siano state considerate solo nel conto economico e non siano state soddisfatte le condizioni stabilite dal citato articolo 167 (iscrizione nel bilancio di previsione e confluenza dell’accantonamento nell’avanzo di amministrazione). Infatti, l’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004 per “entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali” fa riferimento ad una definizione finanziaria di plusvalenze, da intendersi come risorse finanziarie eccedenti quelle necessarie alla “ricostituzione” del bene patrimoniale ceduto, da destinare al finanziamento di spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 concernente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Ad ulteriore conferma della natura finanziaria del concetto di plusvalore, si segnala che sotto il profilo economico non sarebbe stato necessario introdurre l’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004, in quanto l’articolo 229 del D.Lgs n. 267 del 2000 già considerava le plusvalenze patrimoniali tra i componenti positivi del conto economico. Solo nel caso in cui gli ammortamenti rifluiscono nel risultato di amministrazione di fine esercizio si accantonano effettivamente le risorse finanziarie necessarie alla ricostituzione del bene alienato, mentre l’iscrizione degli ammortamenti nel conto economico serve a calcolare, nei singoli esercizi, il costo annuale riferito a beni ad utilizzazione pluriennale.”.
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Paolo |
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Hunter
20 Posts |
Scritto - 16/09/2010 : 13:54:58
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Innanzi tutto grazie a chi ha risposto. Se ho capito bene, allora, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili sono diversi dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali perchè in quest'ultimo caso posso utilizzare, ai fini precisati dalla norma, una sorta di "di più" che residua detratti il valore storico e l'eventuale ammortamento (finanziario e non economico), mentre nel primo caso posso utilizzare per intero il valore derivante dalla vendita del bene. E' così? |
fo |
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