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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 22/06/2010 :  12:26:09  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
UN CONTRIBUENTE HA QUESTA SITUAZIONE: POSSIEDE UN IMMOBILE (CHE NON E' ABITAZIONE PRINCIPALE) ISCRITTO IN CATASTO AL NUMERO X E DIVERSI IMMOBILI CATEGORIA C2 E C6 ISCRITTI ALLO STESSO NUMERO CON DIVERSI SUB. VUOLE CHE DUE DI QUESTI IMMOBILI (UNO C2 E UNO C6)VENGANO CONSIDERATI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (CHE SI TROVA NEI PRESSI MA ISCRITTA IN CATASTO AD UN NUMERO DIVERSO) PER POTERE ESTENDERVI I BENEFICI DELLA NORMATIVA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI. SE ACCOLGO LA RICHIESTA DEVO EFFETTUARE UN RIMBORSO.
SECONDO IL MIO PARERE (ANCHE SE IL MIO REGOLAMENTO NON PREVEDE LIMITAZIONI DI TIPO E NUMERO PER LE PERTINENZE TALE CHE DEVO APPLICARE LA NORMATIVA CIVILISTICA)NON POSSO ACCOGLIERE QUESTA ASSIMILAZIONE PERCHE', SE E' VERO CHE NON NECESSARIAMENTE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DEVONO ESSERE ACCATASTATE INSIEME, E' PUR VERO CHE TALI COSIDDETTE "VOLUTE" PERTINENZE SONO ACCATASTATE INSIEME AD ALTRO IMMOBILE NON ABITAZIONE PRINCIPALE. SE HO RAGIONE, COME DEVO ARGOMENTARE IL DINIEGO? CHE RIFERIMENTI NORMATIVI? GRAZIE A CHI VORRA' RISPONDERMI.

bitetto

248 Posts

Scritto - 22/06/2010 :  15:58:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
di rimborsi non se ne parla atteso che l'agevolazione decorre dall'anno cui si riferisce la dichiarazione che evidenzia il vincolo di pertinenzialità. Per quanto attiene il merito verificherei se quelle pertinenze sono state dichiarate ai fini tarsu (è la prova principe della pertinenzialità a mio avviso) e vedrei a chi sono intestate eventuali utenze. Il fatto che i locali siano ubicati in un complesso immobiliare in cui anche una abitazione è intestata al richiedente il beneficio, per se stesso non rileva.

A. Albanese
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simy

14 Posts

Scritto - 23/06/2010 :  09:00:55  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Suggerisco di controllare, tramite anagrafe tributaria, se ai fini irpef gli immobili sono stati denunciati con codice utilizzo "5", questo per verificare la coerenza del contribuente
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Lorenzo

28 Posts

Scritto - 23/06/2010 :  10:18:14  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi sono capitati un paio di casi di questo tipo: uno solo dei coniugi proprietario dell'abitazione, ma pertinenza in comproprietà. Secondo voi la pertinenza è esente al 100% oppure il coniuge che non è proprietario dell'abitazione deve pagare per la sua quota di possesso della pertinenza?
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simy

14 Posts

Scritto - 23/06/2010 :  11:49:13  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Viene in aiuto l'art.817 del codice civile "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima" pertanto chi è proprietario solo della pertinenza dovrà pagare l'ici come altro fabbricato
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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 25/06/2010 :  10:41:27  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
quote:
Originally posted by simy

Viene in aiuto l'art.817 del codice civile "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima" pertanto chi è proprietario solo della pertinenza dovrà pagare l'ici come altro fabbricato


E SE IL CONIUGE TITOLARE DEL 50% ASSERISSE DI AVER CONCESSO IN USO GRATUITO LA PERTINENZA ALLA MOGLIE?
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simy

14 Posts

Scritto - 25/06/2010 :  11:55:31  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'onere della prova, tanto più che siamo di fronte ad un'esenzione dal pagamento di un tributo, spetta a chi sostiene di averne diritto. L'art.1, comma 346, legge 311/04 dispone che "i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento....sono nulli se, ricorrendone i presupposti (vuole far valere l'esenzione il tuo contribuente?) non sono registrati. Per tale motivo nel mio Comune già da prima del 2008 era stata inserita nel regolamento ICI l'estensione dell'aliquota agevolata prevista per abitazione principale a condizione che il contratto di comodato gratuito fosse registrato. Inoltre l'art.5 comma 4 del DPR 131/86 prevede la registrazione in termine fisso di tali contratti.
Tutto ciò premesso, non so se il tuo regolamento preveda qualcosa in merito.
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