Ci sono dubbi sulla legittimità degli avvisi di accertamento Ici pervenuti (con raccomandata) ai contribuenti nel 2008, il cui termine di decadenza per la notifica era fissato al 31 dicembre 2007. Sul punto sono intervenute le sentenze della Corte Costituzionale del 26 novembre 2002, n. 477 e del 23 gennaio 2004, n. 28 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
A seguito dei richiamati interventi, condivisi anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 709 del 19 gennaio 2004, è stato approvato l’art. 37, comma 27, lettera f), del decreto legge 04 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 04 agosto 2006, n. 248, che dispone: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.”
Nell’ordinamento è stato, quindi, introdotto un diverso momento di perfezionamento della notifica, coincidente con la data di spedizione per il notificante e con la data della ricezione per il destinatario dell’atto.
Ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento, quindi, non rileva il momento in cui l’atto è ricevuto dal contribuente bensì quello di consegna da parte dell’Ente al servizio postale che ne rilascia apposita ricevuta.
I termini per gli adempimenti del contribuente derivanti dalla notifica dell’atto (ad esempio, per il pagamento dell’avviso di accertamento, per la sua impugnazione innanzi agli organi di giustizia tributaria, per la definizione agevolata dell’atto) decorrono, invece, dal momento in cui l’atto è dallo stesso ricevuto.
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