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marcoviti
47 Posts |
Scritto - 19/04/2010 : 22:12:43
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| Nel mio comune nell'approvare la programmazione triennale delle opere pubbliche ed il piano annuale è stato inserito anche l'importo di € 55.000 circa per acquisto scuolabus con finanziamento che abbiamo appena avuto dalla Regione. Gli amministratori mi dicono che ne vogliono uno più grande e che occorre aggiornare l'importo per via dell'inflazione ossia hanno bisogni di altri 70.000 Euro circa che abbiamo dove prenderli: ne vorrebbero acquistare uno di circa € 130.000,00 e perciò da inserire nel titolo II della spesa. E' possibile farlo anche se nel piano non è stato inserito la restante parte di quota a carico dell'ente? Cosa è previsto dalla Regione Campania ovvero vanno inseriti solo gli importi superiori a 100.000 euro o no? A me pare strano inserire uno scuolabus in tale piano.... Fatemi sapere in merito........ |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 20/04/2010 : 07:23:30
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| Uno scuolabus nel "piano opere pubbliche" ? |
Paolo |
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marcoviti
47 Posts |
Scritto - 20/04/2010 : 08:48:09
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| Si Paolo, proprio così... Quando lo vidi inserito feci presenti il caso alla segretaria e al Responsabile dell'Area Tecnica e mi dissero che si trattava di una fornitura e che andava inserita nel piano. Credo che bisognerebbe fare qualcosa a tutela di noi Responsabili del Servizio Finanziario contro l'incompetenza di tanta gente quali segretari o Responsabili vari.... |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 20/04/2010 : 10:54:43
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| Bah, mi pare sia come far stare un litro di acqua in uno scolapasta , chiuso un buco............... |
Paolo |
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Monti
178 Posts |
Scritto - 20/04/2010 : 17:13:54
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Va bene che "melius est abundare ....", tuttavia consiglia a Segretario e Responsabile dell'Area Tecnica di rileggersi "con calma" i commi dal 7 all'11 dell'articolo 128 del decreto lgs. n. 163/2006, che per comodità ti riporto di seguito, dove si parla solo ed esclusivamente di lavori:
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)
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