| Autore |
Topic  |
|
|
Lorenzo
28 Posts |
Scritto - 12/04/2010 : 16:04:31
|
| Mi capita spesso che per gli immobili storici classificati nelle categoria C, la rendita risultante dal calcolo (mq totali diviso superficie convenzionale moltiplicato per tariffa d'estimo di minore ammontare per le abitazioni della stessa zona censuaria) sia superiore a quella catastale. Nella produzione dell'accertamento devo tenere conto di questa rendita maggiorata? Visto il carattere agevolativo della normativa ICI sui fabbricati di interesse storico secondo me ha poco senso. |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 13/04/2010 : 07:43:52
|
Concordo ma non credo che la norma offra questa facoltà.
A. Albanese |
 |
|
|
nicola torelli
44 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 00:50:16
|
Ritengo che la situazione da te descritta, pur essendo formalmente corrispondente alla realtà, possa contenere un errore. A quanto a mia conoscenza le tariffe d'estimo di immobili di categoria C sono, di norma, maggiori delle omologhe tariffe applicate alle unità immobiliari di categoria A. Poichè gli immobili storici devono essere iscritti in catasto con il loro valore normale senza alcuna considerazione in ordine alla loro eventuale storicità (in catasto non vi è indicazione alcuna in ordine alla storicità di un immobile), di norma il loro valore catastale è superiore al valore calcolato dividendo la superficie per 18 (mq. convenzionali di un vano) e moltiplicando il risultato di questa divisione per la più bassa tariffa per immobili di categoria "A" ricadenti nella medesima zona censuaria di cui fa parte l'immobile. Verifica con un esperto dell'Agenzia del Territorio l'esattezza dei dati in tuo possesso e di quelli iscritti in catasto. Nel caso, ripeto, abbastanza improbabile che quanto da te descritto risponda a verità, a mio sommesso avviso se il contribuente ha assolto il suo debito di imposta prendendo come imponibile il valore (piu basso?) catastale dell'immobile di categoria C cui tu ti riferisci, non puoi procedere alla somministrazione di un accertamento in quanto l'applicazione del principio agevolativo verrebbe meno. Non si tratta di discrezionalità: la norma posita mira ad agevolare un immobile dichiarato storico se la sua applicazione determina, invece, una penalizzazione allora la norma stessa non va applicata in quanto non persegue il fine agevolativo per cui è stata posta. Un diverso modus operandi potrebbe essere sanzionato in qualsiasi ordine e grado di giudizio. Mi esprimo in tali termini perchè nell'applicazione della norma si deve sempre tener conto della ratio, cioè del motivo per cui la stessa è stata innserita nell'ordinamento; è del tutto pacifico che se la sua applicazione contrasta con la ratio la stessa non è applicabile. Prima di imbarcarti in qualsiasi discussione, però, controlla i dati. Cordialità. |
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 07:47:12
|
Suggestivo ma non praticabile. La letteralità della disposizione è tale da escludere qualsiasi indagine sulla volontà del legislatore. Se la norma è lacunosa, chi di dovere provveda.
A. Albanese |
 |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 08:27:16
|
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, che ha abrogato la legge 1° giugno 1939, n. 1089, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Si deve pertanto assumere la rendita - ovviamente aumentata del 5% - determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita va poi moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il predetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. E' infine opportuno ricordare l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'agevolazione è concessa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939.
La norma quindi ancorche' agevolativa prevede l'uso abitativo di tali immobili , ancorche' censiti in categoria C ,per cui , stante la specificita' del caso e' accertabile la maggior rendita rispetto a quella iscritta a catasto. Se poi invece l'immobile storico e' effettivamente un C e come tale utilizzato non e' accertabile la maggior rendita come sopra. |
Paolo |
 |
|
|
miodemo
100 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 09:06:32
|
| Scusa se mi permetto, ma non mi pare che la norma agevolativa richieda l'uso abitativo per essere applicata. Condizione necessaria e sufficiente è che l'immobile sia di interesse storico o artistico, come hai giustamente scritto. |
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 09:54:11
|
Concordo con Miodemo. Il vincolo della destinazione ad abitazione principale ai fini della agevolazione fu prevista dal 1° decreto Visco nel 2006 ma fu espunta, su pressione di Rutelli - Ministro dei beni culturali, all'atto della pubblicazione del d. l.
A. Albanese |
 |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 11:56:53
|
Per la precisione l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’orientamento giurisprudenziale relativo al trattamento tributario da riservare agli immobili riconosciuti di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, (Cassazione, - n. 2442 del 18/03/1999; - n. 5740 dell’11/06/1999; - n. 7408 del 13/07/1999; - n. 10135 del 02/08/2000; - n. 12790 del 19/10/2001; - n. 13687 e 13694 del 22/07/2004; - n. 15531 dell’11/08/2004. l’Agenzia delle Entrate infatti,con la circolare n. 9 del 14 marzo 2005 ha chiarito che quando tali immobili sono destinati ad uso abitativo il reddito deve essere sempre determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è sito l’immobile. E per chiarire ancora poiche' si potrebbe pensare che l'Agenzia delle entrate " si occupasse delle proprie imposte" in dottrina non vi sono dubbi sul parallelismo esistente tra le due agevolazioni: il legislatore ha riprodotto nell’I.C.I. l’identica norma prevista nel settore delle imposte dirette, con la precisa volontà di utilizzare come parametro,nella determinazione della base imponibile degli immobili vincolati, la minore tariffa d’estimo della zona censuaria in cui gli stessi sono situati.
|
Paolo |
 |
|
|
miodemo
100 Posts |
Scritto - 14/04/2010 : 14:07:42
|
Bisognerebbe sentire cosa dicono i miei vicini colleghi di Venezia (se ci leggono) se in presenza di un A/8 o un A/10, vincolati in centro storico, e utilizzati come uffici, li tassano "normalmente" o no. :-) saluti |
 |
|
|
nicola torelli
44 Posts |
Scritto - 17/04/2010 : 08:04:12
|
Solo una piccola aggiunta. Chi ha il diritto di far rilevare la "storicità" di un immobile l'Amministrazione o il contribuente? La risposta a questa domanda toglie ogni "fantasia" ed inoltre sarà sempre meglio, in via preliminare, riverificare il valore attribuito alla UIU di categoria "C" perchè continuo a sostenere che, da qualche parte, vi è un errore. Cordialmente. |
 |
|
|
Lorenzo
28 Posts |
Scritto - 13/05/2010 : 16:15:43
|
| Per gli immobili storici di categoria B il moltiplicatore rimane 100? |
 |
|
|
miodemo
100 Posts |
Scritto - 13/05/2010 : 20:09:27
|
quote: Originally posted by nicola torelli
Solo una piccola aggiunta. Chi ha il diritto di far rilevare la "storicità" di un immobile l'Amministrazione o il contribuente? La risposta a questa domanda toglie ogni "fantasia" ed inoltre sarà sempre meglio, in via preliminare, riverificare il valore attribuito alla UIU di categoria "C" perchè continuo a sostenere che, da qualche parte, vi è un errore. Cordialmente.
L'immobile deve risultare tale dall'iscrizione presso il Ministero dell'Istruzione. Deve comunque esserci un decreto del Ministero che li classifica come tali, con tanto di indicazione degli identificativi catastali e delle motivazioni. Penso che tale registro si trovi ora Ai beni ambientali |
 |
|
|
miodemo
100 Posts |
Scritto - 13/05/2010 : 20:12:17
|
quote: Originally posted by Lorenzo
Per gli immobili storici di categoria B il moltiplicatore rimane 100?
sì. naturalmente si prende la tariffa d'estimo, riferita ad un' abitazione, più bassa del comune. |
Edited by - miodemo on 13/05/2010 20:12:52 |
 |
|
| |
Topic  |
|
|
|