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annam
199 Posts |
Scritto - 05/03/2010 : 18:05:32
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L'art. 2, comma 13, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) integra l'art. 187 del 267/2000 dicendo che con l'avanzo di amministrazione si può estinguere anticipatamente i prestiti. Mi chiedo: si può usare tutto l'avanzo per questa finalità (a parte il vincolato), anche quello proveniente da investimenti? Qualcuno ha già utilizzato questa opportunità? grazie mille. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 08/03/2010 : 15:07:30
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No per quello proveniente da investimenti. A tal fine si e' pronunciata la Corte dei conti Lombardia delibera/40/pareri2007 del 09.10.2007.
Puoi trovarla a http://www.diritto.it/pdf/25334.pdf |
Paolo |
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annam
199 Posts |
Scritto - 08/03/2010 : 15:45:24
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| Grazie Paolo, era proprio per quella sentenza che avevo DUBBI!!!! |
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noretta
92 Posts |
Scritto - 08/03/2010 : 18:45:45
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| la sentenza è chiara, tuttavia mi viene un dubbio: la legge di conversione n.222/2007 del d.l. 159/2007 modifica l'art. 187 del tuel che alla lettera b) dice....per estinzione anticipata di prestiti. Ora a me non sembra che ci siano riferimenti a avanzo proveniente o meno da investimenti. mi sfugge qualcosa? mi servirebbe sapere perchè l'intezione è quella di utilizzare l'avanzo (indipendentemente dalla "provenienza") ad eccezione dei fondi vincolati per estinguere alcuni mutui. Grazie |
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noretta
92 Posts |
Scritto - 08/03/2010 : 18:48:08
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| pardon, l'art. 187 è stato modificato in tal senso dal comma 13 dell art 2 l.24/12/2007 n. 244. scusatemi |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 08/03/2010 : 21:00:01
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In tal senso la CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA nell’adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2009
"Inoltre, si richiama il precedente di questa Sezione che con la delibera n.40/pareri/2007 ha espresso l’orientamento secondo il quale l’avanzo di amministrazione può essere impiegato per finanziare la spesa corrente derivante dall’estinzione anticipata dei mutui, finalità pur non espressamente prevista dall’art. 187 T.U.E.L., ma coerente con una modalità di sana gestione dell’ente, a condizione dell’accertata convenienza economica dell’estinzione anticipata rispetto al pagamento delle rate di mutuo alle normali scadenze. Peraltro, l’orientamento è stato confermato in sede legislativa, poiché si è espressamente introdotta la possibilità d’impiegare l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti, mediante le previsioni dell’art. 11 del D.L. n.159 del 1 ottobre 2007, convertito nella legge n. 222 del 29 novembre 2007 e dell’art.2, comma 13, della legge n.244 del 24 dicembre 2007, che ha modificato in parte qua l’art. 187 comma 2 del T.U.E.L."
ma aggiunge : " In tale prospettiva, può ritenersi percorribile ...( riferito a finanziamento comunque di spesa corrente)...ricorrendo ad uno stanziamento del bilancio comunale derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato e correttamente accertato, a condizione che l’operazione sia deliberata in sede di assestamento del bilancio, previo accertamento dell’effettiva convenienza economica della spesa e della consistenza di fondi per assicurare comunque l’equilibrio di bilancio.
Ritengo quindi che fuori dalla fattispecie di "assestamento generale di bilancio" la parte investimenti dell'avanzo non sia utilizzabile alla estinzione di mutuo ( che e' parte corrente del titolo 3 e 1 ).
continua poi la Corte : " nel perseguire le predette finalità, e trattandosi di spesa corrente, l’ente può utilizzare l’avanzo di amministrazione per finanziare il fondo di sostegno al credito ndr .. si parla di parte corrente) ai sensi dell’art. 187 lett. c) T.U.E.L., solo in sede di assestamento e previa valutazione dell’effettiva incidenza economica dell’operazione, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
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Paolo |
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luigi bastia
10 Posts |
Scritto - 13/03/2010 : 10:43:53
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Secondo me non è per niente irrilevante il fatto che il parere 40/2007 sia stato fornito ante integrazione art. 187.
A mio avviso la C.Conti Lombardia con il parere 40/2007 ha voluto avallare l'utilizzo dell'avanzo per l'estinzione dei mutui ancorchè non espressamente previsto dalla norma, in quanto trattasi indubbiamente di "modalità di sana gestione dell'ente", e dovendo inquadrare la spesa in una fattispecie prevista dal 187 ha optato per le spese correnti, anche se la giustificazione addotta (leggi "attualizzazione di spese correnti") sembra molto forzata. Di conseguenza, assimilando la spesa di estinzione ad una spesa corrente, ha dovuto per forza puntualizzare che l'operazione può essere deliberata solo in sede di assestamento e che non può essere utilizzata la quota destinata al finanziamento di investimenti.
Alla luce dell'integrazione del 187, la questione va vista in maniera diversa in quanto la spesa risulta espressamente prevista nella lettera b del 2 comma, pertanto innanzitutto è certo che ad oggi l'operazione può essere effettuata in qualsiasi momento e non solo in sede di assestamento. (Il parere C.C. del 2009 è stato reso su una reale spesa corrente e pertanto non è riconducibile al caso estinzione mutui)
Inoltre a mio avviso il legislatore nel novellare l'art. 187 ha commesso una mancanza in quanto avrebbe dovuto indicare espressamente anche quale tipo di avanzo poter utilizzare per tale finalità. Sembra comunque chiaro che l'estinzione anticipata è una operazione straordinaria che ha una sua peculiarità da non confondere (ancorchè allocabile al Tit. III della spesa) con il rimborso ordinario dei prestiti e che si sostanzia della riduzione (ribadisco straordinaria) di un debito di finanziamento generato esclusivamente dall'attivazione di investimenti. Del resto ritengo paradossale non poter utilizzare l'avanzo per spese in conto capitale quando lo stesso può essere generato anche da economie di spesa su investimenti finanziati con i mutui medesimi.
C'è anche da considerare che l'obiettivo della norma che istituisce il fondo è quello di "..... incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. " . Anche la certificazione da produrre per il rimborso dell'indennizzo (se verrà mantenuto lo stesso modello)si uniforma logicamente alla normativa, richiedendo che per l'estinzione sia stato utilizzato PRIORITARIAMENTE tutto l'avanzo DISPONIBILE. Pertanto utilizzare eventualmente fondi di bilancio corrente ad integrazione del c.d. avanzo non vincolato in alternativa all'avanzo per finanziamento di spese in c/capitale ci porterebbe al rilascio di una certificazione che potrebbe risultare indedele.
Al momento quindi sono orientato ad utilizzare priritariamente per l'operazione di estinzione anticipata tutto l'avanzo ad eccezione di quello vincolato per specifica destinazione.
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luigi bastia
10 Posts |
Scritto - 16/03/2010 : 14:18:14
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Il problema è stato risolto dall'Osservatorio del Mininterno che in sede di aggiornamento del principio contabile n. 3 (dic. 2009), al punto 68 prevede che "per l'estinzione anticipata di debiti possono essere utilizzati sia i fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, dietro apposito atto consiliare che autorizzi il cambio di destinazione, sia i fondi non vincolati".
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LUIGI |
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