Nel caso di operazioni cessione di beni o di prestazioni di servizi, considerate effettuate in Italia, poste in essere da soggetti esteri non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti stabiliti in Italia, la fattura dovrebbe essere emessa direttamente dalla sede estera (senza interessare la posizione Iva italiana del soggetto estero). Il soggetto acquirente deve espletare la procedura del reverse charge emettendo fattura con Iva e annotando la stessa sul registro delle fatture emesse e sul registro acquisti. Al momento, non risulta ancora essere stato chiarito se, da parte del soggetto estero, sia possibile utilizzare la posizione Iva italiana, al fine di emettere una fattura senza applicazione dell'Iva. Sussiste anche il dubbio in ordine all'entrata in vigore della norma: l'articolo 5 del testo del decreto reso disponibile al pubblico, prevede che la normativa in questione entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.
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