La Camera dei Deputati in Commissione ha approvato oggi importanti modifiche alla legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), recependo numerosi emendamenti nella conversione in legge del DL 2/2010. In particolare sono sati modificati i commi da 183 a 187 dell'art. 2 legge n. 191/2009. Queste le modifiche principali:
* comma 183. È prevista la decurtazione del fondo ordinario non solo per gli anni 2011 e 2012, ma anche 2013, 2014 e 2015, per comuni e province che andranno ad elezione (così facendo sono interessati tutti gli enti locali). * comma 184. La riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali, si determina non computando (a differenza di quanto previsto in un precedente emendamento) il sindaco e il presidente della provincia. Tale riduzione opera a partire dal 2011 per i soli enti che andranno ad elezione. * comma 185. Il numero massimo di assessori provinciali sarà 1/4 dei consiglieri e non più 1/5. Il computo si effettua sul numero di consiglieri già ridotto come previsto dal comma 184. Tale disposizione si applica a decorrere già dal 2010 e per tutti gli anni a seguire, agli enti locali per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. * comma 185bis. È inserito il comma 185bis che abroga i commi 1 e 2 dell'art. 21 TUEL D.Lgs. 267/2000; in altri termini vengono eliminati i circondari. * comma 186 lettera a). Oltre a confermare la soppressione del difensore civico comunale, si prevede la possibilità di convenzione del comune con la provincia per l'utilizzo del difensore civico provinciale, che assumerà la denominazione di difensore civico territoriale. La norma si applica alla scadenza del mandato dell'attuale difensore civico. * comma 186 lettera b). Si conferma la soppressione delle circoscrizioni comunali, dando tuttavia la possibilità ai comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti. * comma 186 lettera c). Si conferma la possibilità da parte del sindaco dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di non nominare la giunta. Tale possibilità si potrà esercitare a partire dal 2011 nei comuni che andranno ad elezioni. * comma 186 lettera d). Si conferma la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Si conferma inoltre, implicitamente, la possibilità di nomina del direttore generale da parte delle province. La norma si applica alla scadenza del mandato dell'attuale direttore generale. * comma 186 lettera e). Si conferma la soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani. Tale disposizione si applica a partire dall'anno 2011. * comma 186bis. È inserito il comma 186bis che prevede la soppressione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 2/2010 degli ATO (Autorità d'ambito territoriale) di cui agli articoli 148 e 201 D.Lgs. 152/2006. Decorso tale termine ogni atto compiuto dall'ATO è nullo. Le funzioni oggi svolte dagli ATO saranno attribuite dalle regioni agli enti locali con legge e secondo principi di sussidiarietà. * comma 187. Si conferma la cessazione dei finanziamenti statali alle comunità montane, ma si prevede che l'assegnazione delle risorse residue ai comuni montani sarà fatta previa intesa sancita in Conferenza Unificata (viene recepita la sentenza Corte Costituzionale n. 27 del 28/01/2010 di cui abbiamo dato notizia - |