L’area che ha impegnato in caso di DURC irregolare è tenuta a comportarsi secondo quanto previsto dai documenti disciplinanti il rapporto (Disciplinare di fornitura e Capitolato speciale d’oneri allegati al contratto o al buono d’ordine). Qualora questi documenti non prevedano alcunché occorre instaurare un contradditorio formale con l’impresa, affinché sia sollecitata alla sua messa in regola. L'area comunicherà pertanto all’impresa la sospensione del pagamento della fattura e il termine massimo (ad esempio 20 giorni lavorativi) entro il quale potrà provvedere al pagamento dei contribuiti. Qualora l’impresa entro tale termine massimo non abbia provveduto, l’area potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e accordi collettivi direttamente agli istituti previdenziali. Risulta quindi necessario che le stazioni appaltanti contestano formalmente gli addebiti, essendo la semplice sospensione dei pagamenti non sufficiente ad assicurare il rispetto delle regole contrattuali e di legge.