Ricerco sentenze di cassazione a favore delle proroghe dei termini di notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione stabiliti dalle varie finanziarie. Il problema è il seguente: il mio Comune ha perso una sentenza in C.T.R. per un avviso di liquidazione ici anno 2000 notificato al contribuente il 18/12/2004. La motivazione secondo la C.T.R. è la seguente :"L'avviso di liquidazione ici riferito all'anno 2000 è stato notificato oltre i termini previsti dalla legge, l'avviso de quo notificato in data 18/12/2004, ovvero oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, giusta disposizione dell'art. 11 D.Lgs. 504/91, il termine decadenziale era compiuto, mentre la legge di proroga (Legge 289/2002 finanziaria 2003) è entrata in vigore il 1 gennaio successivo, ovvero dopo la scadenza dei termini così come ugualmente è stato con la legge 350/2003, entrata in vigore il 1 gennaio 2004. Questo Colleggio ritiene condivisibile il principio giurisprudenziale della Ctp di Bari sentenza n. 47 del 10/03/2003, avvalorato sostanzialmente anche dalla Suprema CorTe di Cassazione sentenza n. 17507 del 09/12/2002 e n. 14298 del 26/09/2003, secondo cui il legislatore quando intende prorogare un termine è tenuto a intervenire prima che il termine stesso scada e non dopo. Quindi annulla l'avviso di liquidazione ici riferito all'anno 2000". |