| Autore |
Topic  |
|
|
GIGIA1963
16 Posts |
Scritto - 12/02/2010 : 14:05:50
|
Cari Colleghi, nella verifica di equilibrio finanziario parte corrente del Bilancio di Previsione 2010 vi è una differenza negativa di € 170.000, che vengono coperti con € 100.000 per poventi permesso di costruire iscritti al Titolo IV delle Entrate e per € 70.000 con Mutui per debiti fuori Bilancio. Secondo Voi è corretta tale impostazione (soprattutto con il Mutuo)???? Grazie!!!! |
|
|
Monti
178 Posts |
Scritto - 12/02/2010 : 15:16:32
|
Per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi da permesso di costruire nulla osta per l'anno 2010 (vedi articolo 2, comma 8, della della legge 24.12.2007, n. 244).
Per quanto concerne invece l'accensione di mutui per debiti fuori bilancio di parte corrente tieni presente che con riferimento alle forme di finanziamento di detti debiti, fino alla riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 era possibile anche fare ricorso a mutui, fermo restando che nella relativa deliberazione consiliare di riconoscimento doveva essere dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
Oggi detta linea di finanziamento non è più percorribile atteso quanto disposto dall’articolo 119, comma 5, della Costituzione che prevede per gli enti locali la possibilità di ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento degli investimenti.
L’introduzione di tale principio ha comportato la necessità di intervenire in via legislativa in materia di finanziamento di debiti fuori bilancio ed in tal senso si è provveduto con la legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), il cui art. 41, comma 4, prevede che:
“Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’art. 194 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore delle legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3”, e quindi all’8 novembre 2001.
Il legislatore è intervenuto ulteriormente con la successiva legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) il cui art.30, comma 15, sancisce che:
“Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art.119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione”.
Pertanto, è pacifico che i debiti fuori bilancio contratti successivamente all’8 novembre 2001, non per spese di investimento, non possono essere ripianati con l’assunzione di mutui, ed i relativi mezzi di finanziamento vanno reperiti esclusivamente nell’ambito delle risorse proprie ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del TUEL, fatta salva la rateizzazione, da convenire con i creditori, prevista dall’articolo 194, comma 2, TUEL.
In proposito è intervenuta anche la circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1251 del 27 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003) con la quale sono stati forniti appositi chiarimenti in merito alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio.
L'art. 194, comma 2 del Tuel, ribadisce la possibilità di provvedere al pagamento anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori; è inoltre possibile, per il pagamento dei debiti riconoscibili, procedere a transazione con la parte creditrice mediante la stipula di atto scritto e la redazione di apposito verbale (articolo 1965 Codice civile).
|
 |
|
|
GIGIA1963
16 Posts |
Scritto - 12/02/2010 : 16:21:32
|
Grazie mille, avevo anch'io gli stessi dubbi e le stesse perplessità poichè per ripianare lo squilibrio di parte corrente non è più possibile ricorrere ad assunzioni di mutuo per debiti fuori bilancio... (penso di aver interpretato bene il tuo pensiero) Grazie di nuovo MONTI |
 |
|
| |
Topic  |
|
|
|