art. 2, comma 1, lettera b, del Dlgs n. 504/92) "sono considerati non fabbricabili i terreni POSSEDUTI e CONDOTTI dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastolare mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali".
A mio avviso i requisiti venivano soddisfatti anche prima dell'iscrizione quale imprenditore agricolo se, sempre prima del 2004, il reddito da attivita' agricola superava il reddito da pensione derivante da altra attivita' ( dipendente). Se cosi' non era la decorrenza di esenzione parte dalla data di iscrizione. |