Il Forum del Governo Locale - DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' RETROATTIVA?
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 DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' RETROATTIVA?
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miodemo

100 Posts

Scritto - 04/02/2010 :  16:11:01  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. N.445/2000) resa, ai sensi art. 8 comma 1 DLGS 504/92, per un fabbricato divenuto inagibile può avere efficacia retroattiva? Nel senso, presentata oggi, può determinare riduzione del dovuto o il diritto al rimborso anche per periodi precedenti nello stesso anno o addirittura per anni precedenti?
Secondo me no. Avete per cortesia prassi, giurisprudenza o quant'altro da segnalare?
Grazie

bitetto

248 Posts

Scritto - 10/02/2010 :  07:57:26  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La giurisrpudenza è costante nel ritenere che in materia di agevolazioni fiscali, le stesse possono essere fatte valere (e mai retroattivamente) solo ove le circostamze che ne danno diritto vengano rappresentate nelle prescritte dichiarazioni o comunicazioni.

A. Albanese
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miodemo

100 Posts

Scritto - 02/03/2010 :  15:41:15  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
non hai qualcosa di specifico?
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SIL

76 Posts

Scritto - 02/03/2010 :  23:06:42  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, chiarisce che la dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico. Stabilito il principio, e' da determinare se una tale dichiarazione possa produrre effetti anche per gli anni precedenti o, invece, la riduzione debba essere applicata con decorrenza dal momento in cui viene presentata la dichiarazione/comunicazione, momento che di norma dovrebbe coincidere con quello nel quale l'unita immobiliare diviene inagibile o inabilitabile o di fatto non utilizzabile, e cio' per consentire all'ente di esercitare appieno il potere di controllo in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.
Infatti, lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertato dall'ente impositore, sia se il contribuente allega la documentazione alla richiesta di riduzione dell'imposta, sia se presenta dichiarazione sostitutiva e autocertifica questa situazione.
Questo principio è stato comunque ammorbidito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 23531/2008, con il quale il supremo organo, in armonia con le norme fissate con lo Statuto del Contribuente, stabilisce che non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'amministrazione, e quindi nessun altro onere probatorio grava sul contribuente.
In altre parole, se l'ente ha conoscenza che l'unita' risulta essere inagibile poniamo da 3 anni (ad esempio a causa di un terremoto), il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% dell'Ici con effetto retroattivo anche se non ha presentato la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità del fabbricato; viceversa, l'ente ha pieno diritto di richiedere, ai fini dell'applicazione del principio di retroattivita' del beneficio, tutta la documentazione probatoria a sostegno dell'istanza presentata.

Silvano
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