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carla
94 Posts |
Scritto - 27/01/2010 : 10:07:12
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| Il punto 20 del vecchio principio contabile n. 2, relativo all'accertamento delle entrate tributarie, specificava che "Per l'entrata relativa agli oneri per permessi di costruire, da qualificarsi come tributaria, l'accertamento è da effettuarsi sulla base degli introiti effettivi". Nei nuovi principi contabili, mi sembra non si faccia più riferimento a tale entrata, in quanto al punto 17 si parla soltanto di entrate tributarie. Si deve ancora seguire il principio di cassa? |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 27/01/2010 : 12:07:04
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Il concetto era " da qualificarsi" poiche' : Principio n.3 paragrafo 133 : Conferimenti .. Trovano allocazione in tale voce, con la suddivisione nelle classi dei Conferimenti da trasferimenti in c/capitale e dei Conferimenti da concessioni di edificare, le somme accertate all’ente quali forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell’acquisizione e/o realizzazione di beni patrimoniali
Principio n.2 paragrafo 20 : I proventi di carattere straordinario o eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni e autorizzazioni ultrannuali, devono essere finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario.
Pronuncia n° 38/2007LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria I conferimenti da trasferimenti in conto capitale e da concessioni di edificare, infatti, sono entrate accertate dall’Ente che costituiscono forme di compartecipazione al finanziamento dell’acquisto e/o realizzazione di beni patrimoniali (si veda, in proposito, il principio contabile n. 3, paragrafo 133). Le spese sostenute con tali risorse, quindi, determinano una variazione patrimoniale positiva, dovuta all’ingresso del nuovo cespite o all’incremento di valore del bene - già esistente - soggetto a ristrutturazione o a manutenzione straordinaria. Gli oneri ( primari secondari etc ) sono entrata del IV e come tali ogni "permesso a costruire" rilasciato e' titolo all'accertamento di entrata in termini di competenza ( solo il principio dell'esigibilita' potra' essere ultrannuale a seconda dello scadenziario spesso sostenuto da fidejussione oltre una certa cifra).
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Paolo |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 27/01/2010 : 12:30:44
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Per chiarire il concetto di " da qualificarsi come tributaria" : E’ una norma chiaramente riferita solo agli anni in cui tale entrata e' utilizzabile per la spesa corrente . Cessata la sua efficacia, secondo la circolare del Ministero dell'Interno FL 05/2007 dell’8.3.2007, al punto 7.2 a pagina 14, per gli anni successivi “le entrate di cui trattasi non potranno finanziare la spesa corrente in armonia con il principio di cui all’art. 162 del TUEL”.
Si osserva quanto segue: - se non ci fosse stata quella norma della finanziaria 2007 e una volta cessata la stessa, si ritiene applicabile il vigente articolo 49 della legge 449/1997 - comma 7, tuttora che prevede "I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale."; - la normativa SIOPE, vincolante per i Comuni, collocando i proventi di cui sopra nel titolo 4° dell’entrata li sottopone al principio di bilancio di cui al 6° comma dell'art. 162, come osservato dalla circolare del Mininterno, (e al vincolo sulle variazioni previsto dal comma 6 dell'art. 175 del T.U.E.L.), cioè al divieto di utilizzo di entrate del titolo quarto per spese correnti. Però il 6° comma dell'art. 162 del Tuel prevede “salvo le eccezioni di legge” ed eccezione di legge è l’utilizzo degli oneri per manutenzioni come previsto dal citata articolo 49 della legge 449/1997. E i modelli contabili attuali prevedono tuttora la possibilità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario utilizzando oneri di urbanizzazione: sul quadro “risultati differenziali” del bilancio di previsione, sul “quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali” del conto del bilancio, la voce di entrata “Proventi da concessioni di edificare” sul conto economico collegata alla nota 5 del prospetto di conciliazione. - la ragioneria generale dello Stato con circolare 7 aprile 2004, n.39656 ha precisato che: "1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria." Tesi dal MEF già espressa, su richiesta ANCI, con nota n. 108321 del 7 ottobre 2003. in sintesi: - la previsione delle finanziarie che prevedono l'utilizzo degli oneri per la parte corrente sono chiaramente riferite agli anni di vigenza e per quest’anno ancora la finanziaria 2009 ha normato in maniera differente una possibile destinazione degli oneri diversa da quella per investimenti; - cessata questa, al di là della prassi ministeriali, senz’altro non vincolanti, condivisibli o meno, torna ad essere applicabile il citato articolo 49 comma 7 della legge 449/1997.
Ergo la parte per spesa corrente in titolo primo con accertamento di cassa, la parte in titolo 4 con accertamento a seguito permessi a costruire.
Mi piacerebbe conoscere l'opinione dei colleghi a riguardo.
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Paolo |
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andrea65
108 Posts |
Scritto - 17/02/2010 : 11:27:50
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Io incassavo al titolo primo per la parte che finanziava le spese correnti e al titolo quarto per quanto riguardava gli investimenti, da quest'anno tornerò ad incassare tutto al titolo quarto perchè la Corte dei Conti Emilia Romagna mi ha scritto che così devo fare, analizzando il questionario dei revisori al bilancio 2009.
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andrea |
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