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 ICI PER IL NON ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE
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miodemo

100 Posts

Scritto - 04/02/2008 :  09:24:11  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
rif. articolo 6, comma 3bis DLGS 504/92 (introdotto dall'art. 1 comma 6 lett. b) L. 244/2007)
Propongo due casi:
1) il coniuge non assegnatario possiede, nello stesso comune di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione però concessa in locazione, oppure in uso gratuito a parenti e quindi non utilizzabile. In questo caso non è applicabile la nuova disposizione.
2) il coniuge non assegnatario possiede, in un comune diverso da quello di ubicazione della casa coniugale, un'altra abitazione che viene adibita ad abitazione principale dallo stesso. Stando alla lettera della norma sembra che possa applicarsi la detrazione e l'aliquota agevolata due volte, sia sull'abitazione coniugale e sia su quella ubicata nell'altro comune.
Che ne pensate?

vincenti

1029 Posts

Scritto - 05/02/2008 :  14:47:42  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho pensato anche io a queste "storture" della legge. La penso esattamente come te. Dalla lettera della norma si evidenzia questa situazione da te descritta.
Credo, però, che è necessario considerare anche l'intento del legislatore che non pensa fosse questo.
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miodemo

100 Posts

Scritto - 06/02/2008 :  09:57:24  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
quote:
Originally posted by vincenti

Ho pensato anche io a queste "storture" della legge. La penso esattamente come te. Dalla lettera della norma si evidenzia questa situazione da te descritta.
Credo, però, che è necessario considerare anche l'intento del legislatore che non pensa fosse questo.

...già la ratio è diversa. lo penso anche io.
Prima della modifica normativa, sia il coniuge assegnatario, sia il propietario, non potevano fruire dell'agevolazione: l'uno perchè non era proprietario ma titolare del diritto di abitazione sull'immobile sulla base di un titolo che non è presupposto impositivo (la sentenza di separazione); l'altro non poteva fruire dell'agevolazione perchè l'immobile era stato assegnato all'ex coniuge e non lo poteva adibire ad abitazione principale...

Ora con la interpretazione meramente letterale si hanno nuove conseguenze incoerenti ... con lo spirito della nuova norma e con il principio di equità. E' ragionevole pensare che l'interpretazione letterale debba soccombere di fronte a quellla sostanziale: ciascuno gode dell'agevolazione al massimo una sola volta e per un solo immobile.
ma questo non è per nulla chiaro e scontato. che ci voglia l'ennesima circolare??

Edited by - miodemo on 06/02/2008 10:00:08
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 07/02/2008 :  14:04:20  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Sicuramente arriverà qualche circolare o nota su questo punto.
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