In merito alle agevolazioni sulla prima casa la Corte di cassazione con ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010 ha invertito le disposizioni dell’articolo 3 comma 131 della L. 549/95 le quali disponevano che “l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa situata nel territorio del comune ove si trova l’immobile da acquistare, ai fini dell’agevolazione prima casa”. Con l’ordinanza della corte di cassazione, adesso, anche chi è già proprietario di un immobile non adeguato alle esigenze abitative situato nello stesso comune dove deve acquistare il nuovo immobile può disporre delle agevolazioni per la prima casa.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 100 dell'8 gennaio 2010 mi sembra che riguardi solo l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa. O mi sbaglio? Lo chiedo perchè l'oggetto del tuo messaggio è "ICI prima casa"
Infatti, l'ordinanza n. 100/2010 riguarda la "prima casa" ai fini dell'imposta di registro e non già "l'abitazione principale" ai fini ICI. Sono due cose completamente diverse.