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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 19/01/2010 :  11:15:37  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
In merito alle agevolazioni sulla prima casa la Corte di cassazione con ordinanza n. 100
dell’8 gennaio 2010 ha invertito le disposizioni dell’articolo 3 comma 131 della L. 549/95 le
quali disponevano che “l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa
situata nel territorio del comune ove si trova l’immobile da acquistare, ai fini
dell’agevolazione prima casa”. Con l’ordinanza della corte di cassazione, adesso, anche chi
è già proprietario di un immobile non adeguato alle esigenze abitative situato nello stesso
comune dove deve acquistare il nuovo immobile può disporre delle agevolazioni per la
prima casa.

Paolo

CONFRONTI

17 Posts

Scritto - 22/01/2010 :  17:03:29  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 100 dell'8 gennaio 2010 mi sembra che riguardi solo l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa. O mi sbaglio? Lo chiedo perchè l'oggetto del tuo messaggio è "ICI prima casa"
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debeppe

71 Posts

Scritto - 22/01/2010 :  18:02:26  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Infatti, l'ordinanza n. 100/2010 riguarda la "prima casa" ai fini dell'imposta di registro e non già "l'abitazione principale" ai fini ICI. Sono due cose completamente diverse.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 26/01/2010 :  07:16:54  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Si conferma , ho inserito Ici o per deformazione professionale o per rimbecillimento senile...

Paolo
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