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olienacom
41 Posts |
Scritto - 19/01/2010 : 09:55:54
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Nella determinazione del prezzo di cessione delle aree cedute in diritto di proprietà o di superficie ai sensi della L. 167/1962 s.m.i., è possibile scomputare eventuali finanziamenti(regionali o altro) ricevuti dal comune per l’acquisizione delle aree o per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione? Grazie per la collaborazione |
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olienacom
41 Posts |
Scritto - 19/01/2010 : 16:09:27
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nessun intervento? Grazie. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 20/01/2010 : 07:30:13
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Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT. La cessione delle aree quindi avviene secondo i prezzi di trasformazione determinati, con le modalità stabilite dall'art. 31, comma 48, Legge 23 dicembre 1998 n. 448 per cui non si rende possibile lo scomputo degli eventuali finanziamenti ricevuti. I contributi in conto capitale sono da annoverarsi tra le fonti di finanziamento del titolo secondo , ove le aree sono state a suo tempo acquisite, alla pari delle altre forme di finanziamento ( oouu, avanzo, alienazione, mutui) . Dal valore del cespite a patrimonio deve trovare applicazione la norma suindicata senza forzature. |
Paolo |
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Toni
51 Posts |
Scritto - 20/01/2010 : 12:12:57
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Mi permetto di segnalare sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007 che ha dichiarato illegittimo l'art. 5bis, comma 1, del d.l. 333/1982 e il parere della Corte dei conti Lombardia n. 1 del 15/01/2009. Saluti T. Pavano |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 20/01/2010 : 14:16:35
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Dalla corte lombardia :
Nella propria pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle norme in argomento relativamente alla parte in cui, ai fini della determinazione delle citate indennità, è previsto un criterio di calcolo basato sulla media tra il valore effettivo del bene ed il reddito dominicale rivalutato (media che oscilla tra il 50 e 30 per cento del valore di mercato) ed ha ribadito l’importanza del principio dell’ “equo ristoro”, in modo che l’indennizzo, assicurato ad un soggetto espropriato di un proprio bene, non possa essere fissato in misura simbolica, bensì riferito al “valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali”.
Da quanto detto, sembra di dover concludere che, dal combinato disposto dell’art. 31 comma 48 della Finanziaria per il 1999 e dell’art.2 comma 89 della Finanziaria per il 2008, il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è individuato, con gli stessi parametri, sulla base della nuova determinazione dell’indennità di esproprio
MA DICENDO DI PIU' IN RIFERIMENTO AL QUESITO DI OLIENACOM:
"Conclusivamente, va affermato che nella determinazione del prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve prendersi a base di calcolo l’equa riparazione stabilita dall’art. 2, comma 89 della Finanziaria per il 2008, da decurtare nei limiti del 60% come previsto dall’art. 31, comma 48 della Finanziaria per il 1999.
Va anche affermato che è applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 3, comma 28 della Finanziaria per il 2004, con l’avvertenza che il plusvalore del bene immobile va calcolato tenendo presente i costi sopportati dall’Amministrazione per l’acquisizione dell’area e per gli oneri di urbanizzazione."
La Corte stessa ci dice di tener conto di oneri e costi ( a prescindere dalle fonti di finanziamento) che si sostengono in caso di espropriazione , a maggior ragione quando a contrario tali aree si cedono in proprieta'.
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Paolo |
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