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vincenti
1029 Posts |
Scritto - 05/01/2010 : 09:14:27
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Un nostro dipendente, caposervizio, è andato in pensione (dopo 40 anni di lavoro)il 31 dicembre e ora la nostra amministrazione intende concedere un incarico di consulenza a questa persona. è possibile secondo voi? ci sono dei limiti? grazie |
g.vincenti |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 05/01/2010 : 09:19:37
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Dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, è abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente ed autonomo. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2009, tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro. L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione garantisce il diritto alla liquidazione, se richiesta dall'interessato, di supplementi di pensione. Resta confermato il regime di incumulabilità nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro costituisce derivazione, continuazioneo rinnovo del precedente servizio che ha dato luogo alla prestazione. Quest'ultimo mi sembra il tuo caso. |
Paolo |
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vincenti
1029 Posts |
Scritto - 05/01/2010 : 10:09:46
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quindi secondo te non può essere fatto, anche se si lascia passare qualche mese o se l'incarico è affidato per un altro settore di attività? grazie |
g.vincenti |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 05/01/2010 : 10:26:25
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Amministrativamente puo' essere fatto , il problema e' per il soggetto che non potra' cumulare pensione e retribuzione pr l'incarico. In ultima analisi , se costituisce derivazione del precedente rapporto di lavoro , a seconda dell'importo la pensuione verra' ridotta o anche sospesa. |
Paolo |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 05/01/2010 : 15:22:22
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Attenzione, vado a memoria. Credo vi sia una norma che per i pensionati di anzianità sia impedito ottenere incarichi presso il medesimo ente presso cui prestavano servizio. In questo caso però avendo il dipendente maturato l'anzianità contributiva massima forse potrebbe ottenere l'incarico, ma non ne sono sicuro.
A. Albanese |
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Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 05/01/2010 : 17:25:32
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L'art.25 della Legge 724/94 vieta alle amministrazioni di affidare incarichi a proprio personale cessato per pensionamento di anzianità. La Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale umbra con sent. n. 235/E.L./2006 ha ribadito che il divieto copre ogni forma di incarico compreso il rapporto di lavoro subordinato e non solo il rapporto di consulenza, studio, ricerca od altro.
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 07/01/2010 : 07:52:07
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Intanto parliamo di soli incarichi di " consulenza " e non di eventuali gestioni separate Inps o lavoro occasionale. Nella fattispecie se il soggetto e' andato in pensione con 40 anni di servizio ma prima dei limiti di vecchiaia ( es. 40 anni contributivi e 62 di eta') a mio avviso , non potra' cumulare, ma puo' essere incaricato fino al compimento del limite di vecchiaia. La volontarieta' della cessazione non puo' prescindere i limiti contributivi ( 40 anni- l'art. 72, comma 1, della l. n°388/2000 ha modificato il più volte menzionato art. 25, dando luogo “ad una sostanziale equiparazione delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni con le pensioni di vecchiaia) o di eta' (65) poiche' in tal caso si ha obbligatorieta'. Credo questo fosse il dubbio che molto correttamente sollevava Bitetto. La 724 non e' cosi' sibillina infatti limita comunque gli incarichi ,anche per coloro che cessano "volontariamente" dal lavoro , con la o le amministrazioni con cui il soggetto ha avuto rapporti di lavoro negli ultimi 5 anni. Rimane comunque evidente che ci cessa volontariamente dal servizio mal si coniuga con una continuazione elusiva di lavoro con lo stesso ente : aveva solo da rimanere in servizio fino a 65 anni ! E questa e' la ratio che condivido. |
Paolo |
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davicolo
6 Posts |
Scritto - 08/02/2011 : 10:46:22
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Ho anch'io lo stesso problema: un dipendente in pensione dal 1° aprile per limiti di servizio a cui l'Amministrazione vorrebbe assegnare un incarico che però costituirebbe una continuazione del precedente rapporto di lavoro. L'INPDAP contattato telefonicamente mi ha detto che, dopo la 112/2009 e avendo superato i 40 anni di età, per il dipendente in questione non esiste il divieto di cumulo.. ma leggendo la norma (art.19 c.3) mi pare evidente che permanga in vigore l'art.4 del Dpr 758/65 che non ammette il cumulo dei trattamenti. Sbaglio io o l'INPDAP ? Grazie per ogni risposta che possa risolvere il dilemma! Saluti |
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davicolo
6 Posts |
Scritto - 16/02/2011 : 16:10:35
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Nessuno può darmi indicazioni in merito ? Grazie |
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DELFAUROD
2 Posts |
Scritto - 16/02/2011 : 20:00:54
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| Si potrebbero ad esempio utilizzare i voucher acquistabili presso l'INPS? |
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