io l'ho trovata su una banca dati. se ti interessa solo l'articolo 3, relativo al riaccertamento dei residui te lo inserisco sotto, se, invece ti interessa tutta la circolare te la posso mandare via mail, se mi dai il tuo indirizzo.
Circolare Ministero dell'Interno 18-09-1995, n. 19/95
3. Riaccertamento dei residui attivi e passivi La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 357 del 1995 ha fissato il termine del riaccertamento dei residui attivi e passivi per la prima volta al 31 marzo 1996.
A questo riguardo, è da considerare che fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995 erano applicabili le disposizioni sull'accertamento delle entrate (articolo 21) e sull'impegno della spesa (articolo 27). Di conseguenza, a fine dell'esercizio 1995, potranno essere conservati a residui, provenienti dalla competenza, a norma degli articoli 33 e 34, in base a formale provvedimento ricognitivo delle giunte, esclusivamente le partite che hanno le caratteristiche ivi indicate. Per i successivi esercizi il provvedimento sarà di competenza dei responsabili indicati a norma dell'anzidetto articolo 27, comma 9.
Per i residui provenienti dagli esercizi 1994 e precedenti interviene l'operazione di riaccertamento di cui alla lettera b) sopracitata. Applicativamente, presentato il conto del tesoriere, entro il termine di due mesi dalla fine dell'esercizio, gli enti locali attivano le operazioni di riaccertamento dei residui attivi non riscossi e di quelli passivi non pagati. Questo provvedimento ricognitivo è di competenza delle giunte. Per i successivi esercizi, la competenza sarà dei funzionari gestori.
Si rammenta che dovrà essere posta particolare cura per garantire che i residui che saranno ulteriormente conservati abbiano le caratteristiche espressamente previste dagli articoli 33 e 34 e che tutti gli altri siano cancellati. In questa sede, va effettuata la redazione dell'elenco generale dei residui attivi e passivi, distinti per anno di competenza, di cui è cenno all'articolo 69, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 77 del 1995.
Quanto sopra vale anche per i residui perenti agli effetti amministrativi
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