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Lorenzo
28 Posts |
Scritto - 24/11/2009 : 12:57:26
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| Ho notificato ad un contribuente un accertamento per l'omessa dichiarazione (anno d'imposta 2004) di un'area edificabile calcolando il valore imponibile in base a quelli deliberati dal Comune al mq. Il contribuente chiede la rettifica dell'atto presentando una stima del valore delle aree fatta per l'anno 2001 dall'Agenzia del Territorio su richiesta dell'Agenzia delle Entrate sensibilmente più basso rispetto a quello che io ho accertato. Che valore ha questa stima? Il contribuente ha diritto all'annullamento? |
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miodemo
100 Posts |
Scritto - 24/11/2009 : 14:20:05
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Secondo me il tuo avviso d'accertamento, se hai fatto solo riferimento ai valori della delibera, è carente nella motivazione e ti consiglierei, visto che sei ancora nei termini, di riemetterlo integrandolo con una relazione di stima (analitica) nella quale spieghi in base a quali elementi e considerazioni sei arrivato a quel valore di mercato. (posizione, indice di edificabilirà, presenza di infrastrutture, strumento urbanistico o progetto approvato o non, la presenza o non di elementi di disturbo o pregio (linee elettriche alta tens. attività produttive rumorose od insalubri o al contrario ampi spazi a verde vicinanza negozi servizi trasporti ecc. valori di mercato di fabbricati nella zona alti o bassi ecc. il tutto mediato da valori rilevati da atti registrati nel periodo di riferimento o prossimi( vedi atti cpv all'uff urbanistica) se li trovi. I valori dell'AdT sono pur sempre il risultato di una stima (riferita peraltro al 2001)e può essere opinabile, dipende da come è costruita e se nella stessa hanno concesso delle riduzioni per particolari motivi.
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 25/11/2009 : 08:00:43
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L'avviso di accertamento non è illegittimo. Il riferimento dei valori delle aree fabbricabile desunti dai valori medi in delibera può essere contestato (cd. invito ad opponendum) dal contribuente che (LUI) deve fornire la prova del minor valore attribuito all'area in questione. Se viene fornita una prova (come nel caso in questione) sta all'Ente valutarne la fondatezza. In caso negativo e con eventuale ricorso del contribuente in C.T.P., in quella sede l'Ente dovrà dimostrare che i valori medi indicati nell'avviso di accertamento sono riferibili anche a quella specifica area (stima dell'U.T., atti di compravendita di aree nella medesima zona, ecc.). Del resto la Cassazione ha più volte sostenuto che i valori medi in delibera svolgono la medesima funzione degli studi di settore.
A. Albanese |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 25/11/2009 : 10:29:34
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Ho sempre ritenuto poco sensato fa dire alla GC o al CC quanto valgono le aree edificabili. Nel mio caso ho inserito nel regolamento ici che detto valore viene determinato ( come limite al potere di accertamento del comune ) con un metodo mutuato dalla legge sull'equo canone che tenga in considerazione tutta una specificita' di requisiti per ogni singola area . L'omogeneita' di aree appartenenti alla stessa zona non e' sostenibile ( un'area puo' essere accanto ad un'altra ma essere gravata da servitu' o avere una esposizione peggiore etc etc etc)
Con tale metodo in CTP alla domanda ," come ha fatto il Comune a determinare il valore " ho avuto valide risposte ed a tutt'oggi non ho avuto soccombenze.
Se vuoi verificare il metodo vai su http://www.comune.oulx.to.it/ clicca su Economia e finanza -Tributi comunali , poi su Ici , calcolo di valutazione delle aree edificabili.
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Paolo |
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