No, perchè l'art. 5, comma 2-quater, della legge 13/2009 consente (ma non impone) ai comuni di passare alla Tia "ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti". Ora, in assenza del regolamento ministeriale attuativo, non è consigliabile effettuare il cambio di regime anche perché occorrerebbe consideare gli effetti (non del tutto chiari) della sentenza 238/2009 della Corte costituzionale (che ha dichiarato la natura tributaria della Tia).