La relazione illustrativa del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (per il quadriennio 2002-2005) prevede all’articolo 19 quanto segue: Resta, invece, confermato che qualora il lavoratore venga assegnato ad altro ente (o azienda o amministrazione) in posizione di “comando”, (e quindi l’assegnazione è giustificata dalla sussistenza di un interesse proprio dell’ente ricevente) il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni:
a) è tenuta a rimborsare all’amministrazione di appartenenza del personale l’onere relativo al trattamento fondamentale, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate;
Per trattamento fondamentale si intende (articolo 52 delle code 2000): Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall'indennità integrativa speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente CCNL ; Quindi si può dire senza ombra di dubbio che la progressione economica va compresa nel fondo dell’ente di appartenenza.
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