Secondo me hai ragione . Trascrivo TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II - sentenza 3 marzo 2005 n. 1546
ILLEGITTIMITA’ DELLA DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE: 1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 107 – 108 D. L.VO 267/2000 (T.U.E.L.) – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17 CO. 12 L. 109/94 E 8 D.P.R. 554/99 – FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 – 17 – 27 D. L.VO 165/2001 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTI: non competeva al segretario – direttore generale l’adozione dell’atto di affidamento dell’incarico, nemmeno in via sostitutiva, data l’assenza del requisito dell’inerzia dell’organo subordinato; in ogni caso, non competeva, al medesimo, procedere ad una rettifica del risultato finale, invadendo sfere discrezionali che non gli erano proprie; gli eventuali dubbi di legittimità avrebbero, eventualmente, legittimato, da parte sua, l’attivazione di un procedimento, finalizzato all’annullamento dell’intera procedura, non già di una rettifica del provvedimento conclusivo; evidenziava il ricorrente come la competenza del dirigente del settore 3°, in materia, discendesse in maniera inequivocabile sia dall’avviso pubblico di gara, sia dalla legge (art. 17 co. 12 l. 109/94); invece il segretario generale aveva posto in essere un atto ibrido, esercitando un potere di avocazione o di annullamento gerarchico, o forse meglio di sostituzione, in ogni caso violando le disposizioni di legge, secondo cui le sue competenze dovevano restare ben distinte da quelle dei dirigenti e non potevano sovrapporsi a queste ultime; |